Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07981/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni 2011-2012. Gli accertamenti derivavano da p.v.c. della Guardia di Finanza relativo a lavori di ristrutturazione del complesso "Residence Rocce Rosse" e contestavano alla società l'indebita deduzione di costi e la detrazione IVA in relazione a due fatture emesse da altra società, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova presuntiva, sostenendo che la CTR non avesse valutato complessivamente gli indizi addotti dall'Amministrazione: temporalità degli atti societari, contenuto delle fatture, intestazioni, movimenti finanziari e medesimo rappresentante legale delle società coinvolte. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente e comunque idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e prova per presunzioni, poiché aveva svalutato gli indizi senza una valutazione analitica e complessiva e aveva impropriamente distinto tra costi ordinari e straordinari, tema non decisivo rispetto alla contestazione fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione o del procedimento decisorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della regolarità formale e sostanziale della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 2697 c.c.

    attribuisce al giudice il corretto riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere valutate secondo gravità, precisione e concordanza

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel sistema della prova per presunzioni semplici

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    l'inesistenza di componenti negativi può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    l'inesistenza o falsità delle indicazioni ai fini IVA può essere desunta anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione non raggiunge il "minimo costituzionale"

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, la motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non è invece nulla la sentenza che, pur sintetica o per relationem, permetta di ricostruire il percorso argomentativo del giudice.
  • In materia di accertamenti per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Quando l'Ufficio deduce l'inesistenza oggettiva delle operazioni, il giudice tributario deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi complessivamente, verificando se la loro combinazione integri una prova presuntiva univoca; è censurabile la decisione che svaluti gli indizi senza una valutazione congiunta.
  • La prova contraria del contribuente rileva solo dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere indiziario; la mera esibizione della fattura, la regolarità contabile e i pagamenti non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione contestata.
  • Una volta accertata l'assenza dell'operazione, non può essere invocata la buona fede del cessionario o committente come nella diversa ipotesi delle operazioni soggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.