Cassazione Civile, Ordinanza n. 05799/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto di espulsione notificato a un cittadino straniero, che il Giudice di pace aveva respinto. Il ricorrente deduceva, in sintesi, che il provvedimento impugnato fosse affetto da motivazione solo apparente e da radicale nullità; che il giudice non avesse esaminato l'eccezione di incompetenza/inesistenza dei poteri del funzionario che aveva sottoscritto il decreto, in assenza di prova di valida delega del Prefetto; che non avesse valutato la documentazione relativa alla pendenza della domanda di permesso di soggiorno presentata dalla madre; e che non avesse vagliato la presenza di legami familiari effettivi in Italia, rilevanti ai fini dell'art. 8 CEDU e della legittimità dell'espulsione. Il ricorrente riferiva inoltre di essere entrato in Italia da minore, di aver poi raggiunto la maggiore età, di frequentare la scuola e di vivere con la madre, la quale aveva un lavoro regolare e un appartamento in locazione. La Corte ha ritenuto fondati i motivi primo, terzo e quarto, osservando che il giudice di merito si era limitato a considerare solo la pendenza di una richiesta di permesso di soggiorno, peraltro con motivazione contraddittoria e insufficiente, senza pronunciarsi sulle altre questioni devolute, in particolare sui poteri del sottoscrittore del decreto e sulla tutela della vita privata e familiare dello straniero; ha ritenuto assorbito il secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato l'ordinanza del Giudice di pace di Roma e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla mancata pronuncia sulle questioni realmente sollevate, sulla motivazione apparente e contraddittoria del provvedimento impugnato, nonché sull'obbligo del giudice di verificare, nei giudizi in materia di espulsione, sia l'effettività dei legami familiari e sociali dello straniero sia la validità ed efficacia del provvedimento presupposto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
difetto assoluto di motivazione
la mancanza o estrema concisione della motivazione, quando impedisca di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione, integra nullità del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
viene richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte valorizza l'omessa considerazione delle questioni effettivamente prospettate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la falsa applicazione di norme sostanziali e processuali nella valutazione dell'espulsione
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b)
richiamato quale parametro della legittimità del decreto di espulsione e della sua sottoscrizione
L. n. 241 del 1990, art. 21-octies
richiamato in relazione ai vizi del provvedimento amministrativo e alla rilevanza dell'incompetenza del firmatario
D.Lgs. n. 150/2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142/2015, art. 27, comma 1, lett. c)
richiamato come norma processuale che disciplina il rito dell'opposizione e l'esame dei documenti rilevanti
D.Lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 2-bis
richiamato con riferimento al controllo di legittimità del provvedimento espulsivo alla luce della vita privata e familiare dello straniero
art. 8 CEDU
impone di verificare l'incidenza dell'allontanamento sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, esaminando natura ed effettività dei legami in Italia e nel paese d'origine
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis
le misure ad esso collegate, strumentali all'allontanamento e al rimpatrio, presuppongono un provvedimento espulsivo efficace e legittimo
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1
le esigenze di pubblica sicurezza sono tutelabili con misure di prevenzione, disposte solo dal giudice penale e nei relativi presupposti
art. 1 CEDU?
non presente nel testo
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni effettivamente devolute, senza limitarsi a un solo profilo, e deve rendere una motivazione intellegibile e coerente, idonea a consentire il controllo di legittimità.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni del decisum, oppure quando è intrinsecamente contraddittoria rispetto al dispositivo.
- L'eccezione relativa alla mancanza di poteri del soggetto che ha sottoscritto il decreto di espulsione impone al giudice di verificare la legittimazione del firmatario e l'efficacia esecutiva del provvedimento presupposto.
- Nel valutare la legittimità dell'espulsione di uno straniero, il giudice deve verificare in concreto se l'allontanamento incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, esaminando durata del soggiorno, effettività dei legami in Italia e collegamenti con il paese d'origine.
- Le misure strumentali all'allontanamento e al rimpatrio coattivo presuppongono un decreto di espulsione valido ed esecutivo; la mera esigenza di pubblica sicurezza non basta a sorreggerle, essendo per quella finalità previste le misure di prevenzione del giudice penale.
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