Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo sussistente, in concreto, la pericolosità sociale del ricorrente, pur richiamando in modo essenziale i precedenti penali e senza una specifica ricostruzione dei fatti, dei reati, delle condanne e della loro attualità. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 e motivazione assente o apparente, sostenendo che il giudice di merito si fosse limitato a recepire le allegazioni prefettizie e che la presenza di un procedimento penale ancora pendente fosse stata erroneamente trattata come irrilevante senza una reale valutazione della pericolosità e della sua attualità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato non conteneva una concreta e attuale valutazione della pericolosità sociale, poiché si limitava a richiamare l'esistenza di precedenti penali senza indicare quali fossero, quali reati fossero stati commessi, quale pena fosse stata irrogata, se fosse stata eseguita e quando i fatti fossero stati commessi. La Corte ha quindi affermato che il giudice di pace non si è attenuto ai principi consolidati secondo cui, in materia di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), la pericolosità va accertata in concreto e all'attualità, sulla base dell'esame complessivo della personalità e della condotta di vita dello straniero, e non tramite il solo richiamo ai precedenti penali. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998
La pericolosità sociale dello straniero deve essere valutata in concreto e all'attualità; non è sufficiente un richiamo generico ai precedenti penali.
Massime di principio
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la verifica della pericolosità sociale deve essere svolta in modo concreto, specifico e attuale, mediante una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita dell'interessato.
- La motivazione del provvedimento che conferma l'espulsione è insufficiente quando si limita a richiamare precedenti penali o formule apodittiche, senza indicare gli elementi fattuali da cui desumere la pericolosità e la sua attualità.
- L'eventuale pendenza di un procedimento penale non esaurisce né sostituisce l'accertamento richiesto sulla sussistenza dei presupposti dell'espulsione, che deve comunque essere sorretto da una motivazione autonoma e specifica.
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