Cassazione Civile, Ordinanza n. 05794/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva stipulato con un Comune un contratto di appalto per la ristrutturazione di 44 alloggi. La società sosteneva che la stazione appaltante avesse ritardato nella consegna del cantiere e che tale ritardo avesse inciso sull’esecuzione dell’opera. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva accolto la domanda dell’impresa, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento del Comune e condannandolo al risarcimento dei danni; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto solo parzialmente fondati i motivi, riconoscendo all’impresa un importo limitato a titolo di rimborso spese e maggiori oneri connessi al ritardo. In cassazione l’impresa deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello, pur avendo accertato l’inadempimento della stazione appaltante e il diniego illegittimo del recesso, non avrebbe riconosciuto il diritto alla risoluzione e al risarcimento; 2) violazione della disciplina speciale degli appalti pubblici e degli artt. 1453 e 1454 c.c., sostenendo che, in caso di mancato accoglimento dell’istanza di recesso, l’appaltatore avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto e i danni; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere considerato, tra le voci di danno, l’escussione da parte del Comune della polizza fideiussoria dell’appaltatrice, prova che la ricorrente assumeva essere emersa solo in appello anche tramite il CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i tre motivi e li ha dichiarati infondati. Ha affermato che, negli appalti pubblici disciplinati dalla normativa speciale richiamata in sentenza, il ritardo o la mancata consegna dei lavori da parte della P.A. non attribuisce all’appaltatore il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., né di pretendere un risarcimento in via generale, ma solo la facoltà di presentare istanza di recesso; se l’istanza non è accolta, sorge il diritto ai maggiori oneri/compensi previsti dalla disciplina speciale. La Corte ha ritenuto che la Corte d’appello si fosse correttamente attenuta a tale principio, riconoscendo soltanto il rimborso delle spese e dei maggiori oneri nei limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello non ha omesso di pronunciare sulla domanda nei termini rilevanti.
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non è stato ravvisato un vizio nella valutazione probatoria decisiva.
art. 1453 c.c.
la Corte ha escluso che, nell'appalto pubblico regolato dalla disciplina speciale, il ritardo nella consegna dei lavori consenta all'appaltatore di risolvere il contratto secondo la disciplina generale dell'inadempimento.
art. 1454 c.c.
richiamato insieme all'art. 1453 c.c.; la Corte ha negato che possa fondare la risoluzione del rapporto nel caso di ritardo della P.A. in un appalto pubblico soggetto a disciplina speciale.
art. 129, commi 8 e 9, d.P.R. 554/1999
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina speciale che attribuisce all'appaltatore la facoltà di istanza di recesso e, in caso di diniego, il diritto ai maggiori oneri previsti.
art. 9 d.M. 145/2000
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la normativa speciale sugli appalti pubblici disciplina le conseguenze del ritardo nella consegna dei lavori mediante l'istituto del recesso e il riconoscimento dei maggiori oneri, non della risoluzione civilistica.
art. 10, comma 8, d.P.R. 1063/1962
indicato dalla Corte come norma speciale applicabile agli appalti pubblici: in caso di ritardo nell'adempimento della P.A. l'appaltatore ha soltanto la facoltà di presentare istanza di recesso, con diritto al compenso per i maggiori oneri se l'istanza non è accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, il ritardo o la mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante è regolato da una disciplina speciale che prevale sulla disciplina generale della risoluzione per inadempimento.
- In tale materia, l'appaltatore non acquista automaticamente il diritto di risolvere il contratto ex artt. 1453 e 1454 c.c., ma dispone della sola facoltà di proporre istanza di recesso secondo la normativa speciale.
- Se la stazione appaltante non accoglie l'istanza di recesso, l'effetto tipico non è il risarcimento integrale del danno secondo le regole generali, bensì il diritto dell'appaltatore ai maggiori oneri o compensi previsti dalla disciplina di settore.
- La valutazione delle conseguenze del ritardo nei lavori pubblici deve essere effettuata tenendo conto del sistema speciale che tutela sia l'appaltatore, mediante il rimborso dei maggiori oneri, sia l'amministrazione, cui è riconosciuta la facoltà di valutare la permanenza del rapporto.
- La censura in cassazione sulla valutazione della prova non è accoglibile quando non sia individuato un effettivo vizio decisivo nella motivazione o nella considerazione del fatto storico rilevante.
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