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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una società di factoring, cessionaria di crediti originariamente spettanti a una società appaltatrice, nei confronti di una Regione. La Regione ha contestato il decreto ingiuntivo deducendo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice monitorio e, nel merito, la nullità dei contratti di appalto da cui derivavano i crediti azionati, per asserita mancanza di forma scritta e di adeguato impegno di spesa/copertura finanziaria. Il Tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione, revocando il decreto e condannando la Regione al pagamento di una somma con interessi; la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione della Regione. In cassazione la Regione ha articolato sette motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello affrontato d’ufficio la regolarità della fase di aggiudicazione e la convalida dei rapporti; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1444 c.c. per avere ritenuto convalidati contratti che, secondo la ricorrente, non potevano essere convalidati e per avere la convalida rilevata d’ufficio; 3) violazione della disciplina sugli appalti pubblici e delle norme sulla nullità/annullabilità, sostenendo che le modifiche intervenute erano sostanziali e richiedevano nuova gara, con conseguente nullità del rapporto e impossibilità di convalida; 4) violazione delle norme sulla prova e sulla valutazione documentale, per avere escluso la sostanzialità delle modifiche nonostante gli atti di causa; 5) violazione degli artt. 1441 e 1444 c.c. per avere qualificato come convalidabili vizi che, per la natura delle modifiche, sarebbero stati di annullabilità assoluta; 6) violazione delle regole probatorie in tema di copertura finanziaria, perché i decreti richiamati dalla Corte non dimostrerebbero la legittimità degli impegni assunti; 7) omesso esame di fatti decisivi e di alcuni documenti richiamati in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza imposti per il giudizio di legittimità: la esposizione dei fatti era insufficiente e non consentiva di comprendere con precisione la base fattuale della pretesa, la natura della pretesa creditoria, il contenuto della pretesa convalida, quali contratti fossero in discussione, quali modifiche fossero state apportate e quali documenti asseritamente trascurati. Di conseguenza, le censure non erano adeguatamente correlate ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre applicato il raddoppio del contributo unificato e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre il vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non entra nel merito delle singole censure perché reputa il ricorso inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’introduzione di questioni nuove in appello; la Cassazione non valuta il motivo nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 1444 c.c.

    Invocato per sostenere che la convalida non sia rilevabile d’ufficio e che comunque non fossero convalidabili i vizi denunciati; la Corte non esamina il merito della questione.

  • art. 2 direttiva 2004/18/CE

    Richiamata come parametro della disciplina degli appalti pubblici e delle modifiche sostanziali al contratto.

  • art. 114 d.lgs. 163/2006

    Richiamato dalla ricorrente in tema di appalti e varianti contrattuali.

  • art. 311 d.P.R. 207/2010

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modifiche del contratto di appalto.

  • d.lgs. 157/1995

    Richiamato quale disciplina di settore degli appalti pubblici invocata dalla ricorrente.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità dei contratti per violazione di norme imperative.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per affermare la rilevabilità d’ufficio della nullità.

  • art. 1441 c.c.

    Richiamato per distinguere il regime dell’annullabilità e la legittimazione all’azione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali da parte della Corte d’appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per denunciare un errato riparto/assolvimento dell’onere della prova.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria degli atti pubblici.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato in tema di fede privilegiata dell’atto pubblico.

  • art. 2701 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata autenticata o riconosciuta.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in tema di copie fotografiche e riproduzioni meccaniche di documenti.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per ribadire che i motivi devono essere ricondotti ai vizi denunciabili in cassazione e supportati da adeguata esposizione dei fatti.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e l’indicazione specifica dei motivi; la loro carenza comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mera elencazione di censure non basta: è necessario esporre in modo chiaro, sintetico e autosufficiente i fatti di causa, le posizioni delle parti, gli atti rilevanti e il contenuto delle decisioni di merito, così da rendere intelligibili le violazioni denunciate.
  • L’inosservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza, quando impedisce alla Corte di legittimità di ricostruire con precisione il thema decidendum e la vicenda fattuale, comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • Le doglianze in cassazione devono essere strettamente correlate ai punti della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica o disarticolata dalla motivazione della sentenza.
  • Quando il ricorso non chiarisce a quale titolo sia sorta la pretesa creditoria, quale sia il contenuto degli atti dedotti e quali documenti si assumano omessi o male valutati, il controllo di legittimità non può essere validamente attivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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