Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ordinanza riguarda una lite tributaria originata da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di un consorzio. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, ottenendo un accoglimento parziale; sia l'Agenzia delle Entrate sia il consorzio avevano poi proposto appello, principale e incidentale, respinti entrambi dalla commissione tributaria regionale. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more ha depositato istanza di rinuncia al ricorso perché era intervenuto un accordo quadro di conciliazione con l'Agenzia, comprensivo anche del giudizio di legittimità. L'Agenzia ha aderito alla rinuncia e ne ha sottoscritto l'accettazione. La Procura generale aveva chiesto il rigetto dei primi due motivi e l'inammissibilità degli altri due, ma la rinuncia accettata ha reso superfluo l'esame dei motivi.
Norme richiamate
ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.
È il rito camerale nel quale le parti hanno depositato memorie e formalizzato rinuncia e accettazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'obbligo di pagamento del raddoppio del contributo unificato perché non sussistevano i presupposti per applicarlo in presenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
La norma è richiamata come fonte della modifica che ha introdotto il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'intervenuto accordo conciliativo tra le parti può giustificare la definizione del processo mediante rinuncia al ricorso e conseguente estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se ciò risulta concordemente richiesto o comunque giustificato dalle circostanze del caso.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto automaticamente, dovendo verificarsi i presupposti applicativi previsti dalla disciplina speciale.
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