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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L27Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un27associazione professionale per l2011, recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti e rettificando la detrazione IVA su fatture emesse da una societ27a in accomandita semplice collegata ai soci. In parallelo, erano stati notificati due avvisi di accertamento ai soci per maggiori redditi da partecipazione. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la CTR Toscana aveva confermato l27annullamento ritenendo provata documentalmente l27esistenza del rapporto contrattuale, l27inerenza dei costi, la congruit20 del prezzo forfetario e l27assenza di finalit20 elusive, valorizzando anche esigenze organizzative e il fatto che la societ20 svolgesse servizi analoghi per altri clienti. In Cassazione l27Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto l27inerenza dei costi, nonostante la genericit20 di fatture e contratto e l27irrilevanza della sola congruit20 economica; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 115 c.p.c., art. 54, comma 6, TUIR e dei principi in tema di abuso del diritto, sostenendo che il rapporto con la societ20 fosse finalizzato solo al risparmio fiscale e che, per via dei rapporti familiari tra i soci, i costi non fossero detraibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, rispetto al primo motivo, la contestazione dell27Agenzia non riguardava realmente la violazione di legge, ma mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimit20. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente accertato, in fatto, che la documentazione prodotta consentiva di integrare le fatture e di individuare la prestazione resa, qualificandola come inerente all27attivit20 dell27associazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perche9 si risolveva ancora una volta nella richiesta di rivalutare gli elementi istruttori; ha richiamato il principio per cui l27abuso del diritto sussiste solo in presenza di un uso distorto di strumenti giuridici privo di apprezzabili ragioni extrafiscali, mentre nella specie la CTR aveva accertato finalit20 organizzative ed economiche autonome e il fatto che la societ20 operasse anche per altri clienti. Ne e8 derivata la condanna dell27Agenzia alle spese, senza applicazione dell27ulteriore contributo unificato per la posizione di amministrazione pubblica assistita dall27Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    La deducibilit20 dei costi richiede l27inerenza all27attivit20 d27impresa; il contribuente deve provare esistenza, natura e destinazione del costo alla produzione.

  • art. 54 TUIR

    Richiamato dall27Agenzia come norma ostativa alla detrazione; la Corte non ne ha accolto la lettura dell27ufficio, valorizzando invece gli accertamenti in fatto della CTR.

  • art. 2697 c.c.

    L27onere della prova dell27esistenza e dell27inerenza dei costi grava sul contribuente, ma la censura dell27Agenzia 28che voleva una diversa valutazione delle prove29 e8 stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realte0 il giudizio di fatto della CTR.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato una sua violazione autonoma, trattandosi di richiesta di nuova lettura delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge nei due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha chiarito che non e8 consentita in cassazione una nuova rivalutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di specificite0 del ricorso, mediante trascrizione della motivazione dell27avviso di accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione, poiche9 la parte soccombente era un27amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 115, commi 1 e 2, c.p.c.

    Non consente una nuova valutazione del convincimento del giudice di merito da parte della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • In tema di deducibilit20 dei costi e detrazione IVA, l27inerenza va riferita alla correlazione del costo con l27attivit20 esercitata, e la relativa prova incombe sul contribuente quando l27amministrazione ne contesti la spettanza.
  • La fattura e la documentazione contrattuale possono essere integrate da ulteriori elementi probatori per dimostrare la natura e l27inerenza della prestazione; la mera genericit20 descrittiva non conduce automaticamente all27indeducibilit20 se il quadro istruttorio consente di individuare l27operazione.
  • La congruit20 economica del costo non equivale, di per s00, a difetto di inerenza; per negare la deduzione occorre una contestazione specifica o, nei casi pertinenti, la prova di una macroscopica antieconomicità sintomatica di estraneit20 all27attivit20 d27impresa.
  • Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria richiede la prova di un uso distorto di strumenti giuridici privo di valide ragioni extrafiscali; non vi e8 abuso quando l27operazione risponde anche a reali esigenze organizzative o economiche.
  • In sede di legittimit20 non e8 consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge: la censura e8 inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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