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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12468/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società correntista aveva agito contro la banca chiedendo la ripetizione di somme addebitate su un conto corrente, deducendo la nullità parziale del contratto per violazione delle norme su interessi ultralegali e anatocismo e contestando anche commissioni di massimo scoperto, spese e valute. Il tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, dichiarando nulle le clausole sugli interessi debitori e sulla capitalizzazione trimestrale e condannando la banca alla restituzione di euro 124.780,07 oltre interessi. La corte d'appello aveva respinto il gravame della banca, ritenendo, da un lato, che vi fosse prova di un'apertura di credito collegata al conto, desunta dagli estratti conto e dall'applicazione trimestrale degli interessi passivi, e, dall'altro, che la prescrizione non fosse maturata perché l'azione era stata proposta nel 2002 rispetto alla chiusura del conto nel 1997. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., lamentando una motivazione contraddittoria e solo apparente; il secondo per violazione di legge e vizi in tema di ripetizione dell'indebito e prescrizione, sostenendo che spettasse al correntista provare l'esistenza di un'apertura di credito e che non fosse consentito inferire un fido di fatto dal solo andamento del conto, con conseguente erronea esclusione della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo sulla motivazione della sentenza d'appello, giudicando incomprensibile il passaggio in cui la corte territoriale aveva tratto la prova dell'apertura di credito dalla mera applicazione di interessi passivi trimestrali, osservando che tali interessi possono maturare sia su conto affidato sia su conto non affidato e che quindi da ciò non si può inferire l'esistenza del fido. Ha inoltre rilevato che la motivazione era non intellegibile anche nel passaggio relativo alla prescrizione, perché il solo fatto che l'azione fosse stata proposta nel 2002 rispetto alla chiusura del conto nel 1997 non spiegava perché la prescrizione non dovesse operare, specie considerando che il rapporto risaliva al 1986. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in presenza di un'apertura di credito, occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: solo le prime sono pagamenti rilevanti ai fini della ripetizione dell'indebito e fanno decorrere la prescrizione dal momento in cui sono effettuate, mentre le seconde non estinguono il debito ma ripristinano la provvista e assumono natura di pagamento solo alla chiusura del rapporto con il saldo finale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    richiamato come norma la cui violazione era posta a base della domanda di nullità parziale del conto per anatocismo.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato come norma la cui violazione era posta a base della domanda di nullità parziale del conto per interessi ultralegali.

  • art. 2033 c.c.

    il pagamento rilevante ai fini della ripetizione dell'indebito, in presenza di apertura di credito, è solo la rimessa solutoria; la decorrenza della prescrizione si collega a tale pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere della prova in ordine all'esistenza dell'apertura di credito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di conto corrente bancario, la mera presenza di interessi passivi addebitati con cadenza trimestrale non consente, da sola, di inferire l'esistenza di un'apertura di credito o di un affidamento di fatto.
  • La prova dell'apertura di credito, rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse e della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione, non può essere ricavata da un ragionamento apodittico o incomprensibile, ma deve emergere da elementi logicamente idonei.
  • Nel giudizio di legittimità è sindacabile la motivazione solo se essa sia apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; una motivazione che non spieghi il nesso logico tra fatti e conclusione è cassabile.
  • In materia di ripetizione dell'indebito bancario, solo le rimesse solutorie hanno natura di pagamento e fanno decorrere la prescrizione dal momento del versamento; le rimesse ripristinatorie non estinguono il debito ma ripristinano la disponibilità del correntista e assumono rilievo come pagamento solo alla chiusura del rapporto con il saldo finale.
  • Se il rapporto di conto corrente è assistito da apertura di credito, il giudice deve accertare in concreto quali versamenti siano solutori e quali ripristinatori prima di decidere sulla prescrizione dell'azione restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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