Cassazione Civile, Ordinanza n. 28830/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa per maggiori IRES, IRAP e IVA, in seguito al disconoscimento di costi ritenuti indeducibili e all’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare. L’Ufficio ha poi notificato al medesimo soggetto anche un avviso per maggiori IRPEF e addizionali, assumendo la distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Il contribuente ha impugnato gli atti deducendo, tra l’altro, la nullità dell’avviso sociale perché notificato a società ormai cancellata, il proprio difetto di legittimazione passiva perché non più socio al momento rilevante, nonché la decadenza dell’Ufficio sull’avviso IRPEF. In appello l’Ufficio ha contestato la statuizione di primo grado che aveva escluso la legittimazione passiva del contribuente; in Cassazione ha dedotto, in sintesi, che il giudice di merito aveva erroneamente fondato la decisione sulla cancellazione della società e sulla cessione delle quote, senza considerare che l’avviso sociale era stato notificato prima della cancellazione e che il contribuente era stato evocato anche quale autore della violazione e non solo quale socio. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specificità e la formazione del giudicato interno su un capo della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il primo e il secondo motivo del ricorso principale, perché la questione della cancellazione della società e della successione dei soci non rilevava nei confronti di chi non risultava più socio al momento dell’estinzione. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rilevando che la sentenza impugnata non aveva esaminato un profilo autonomo e distinto di responsabilità del contribuente come autore diretto della violazione, erroneamente riducendo la questione al solo difetto di legittimazione passiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché accerti sia la qualità con cui il contribuente fu evocato in giudizio sia, nel merito, l’eventuale responsabilità invocata dall’Ufficio. È stato rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo infondate le doglianze sull’appello e sul preteso giudicato interno.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese rileva ai fini dell’estinzione, ma la Corte distingue il profilo della successione dei soci da quello della responsabilità personale del soggetto evocato come autore della violazione.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
È richiamato dall’Ufficio per sostenere che l’estinzione della società operi solo decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione; la Corte non fonda la decisione su tale norma, perché ritiene assorbente il diverso profilo della qualità soggettiva del contribuente.
Richiamato nel motivo d’appello per contestare il difetto di legittimazione passiva; la Corte ribadisce la distinzione tra legittimatio ad causam e titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio.
È evocato in relazione alla successione nel processo in caso di estinzione della società; la Corte osserva che la successione riguarda i soci esistenti al momento della cancellazione.
art. 30, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dall’Ufficio nel contesto della notifica dell’avviso e della posizione del soggetto come legale rappresentante/liquidatore al momento dei fatti.
La Corte accoglie la censura di omessa pronuncia, poiché il giudice di appello non aveva esaminato il profilo autonomo di responsabilità del contribuente quale autore della violazione.
art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato tra le norme su cui si fondava la pretesa fiscale e la responsabilità prospettata dall’Ufficio.
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento e alla ricostruzione del reddito societario.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa dell’accertamento discusso nel giudizio.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato con riferimento all’accertamento IVA oggetto della pretesa originaria.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato con riferimento ai poteri di rettifica e accertamento IVA.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente incidentale lo invoca per sostenere la genericità dell’appello; la Corte lo respinge richiamando il principio devolutivo dell’impugnazione tributaria.
Richiamato nel quadro dei requisiti dell’atto di appello; la Corte ribadisce che serve la chiara individuazione dei punti contestati, senza formule sacramentali.
Richiamato con il medesimo significato dell’art. 342 c.p.c. sulla specificità dei motivi di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La successione nel processo a seguito dell’estinzione della società riguarda i soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione; non può estendersi a chi abbia già cessato di essere socio prima del verificarsi dell’evento estintivo.
- La legittimazione passiva è concetto distinto dalla titolarità sostanziale del rapporto tributario: il difetto di legittimazione attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio, mentre la contestazione sulla riferibilità della pretesa al soggetto investe il merito.
- Quando l’atto impositivo e l’atto di appello prospettano una responsabilità autonoma del soggetto come autore diretto della violazione, il giudice di merito deve pronunciarsi su tale profilo specifico e non esaurire l’esame nella sola qualità di socio o ex socio.
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi non richiede formule sacramentali: è sufficiente che siano chiaramente individuati i capi e le questioni contestate, restando fermo il carattere di revisio prioris instantiae dell’impugnazione.
- Il giudicato interno non si forma quando la decisione sulla questione principale comporti, per effetto espansivo interno, la modifica di una questione dipendente anche se non specificamente impugnata.
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