Cassazione Civile, Ordinanza n. 17459/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti sanitari agivano per ottenere il pagamento delle differenze retributive corrispondenti all'indennità di divisa, sostenendo che il tempo impiegato per la vestizione, la svestizione e il passaggio di consegne dovesse essere considerato tempo di lavoro e quindi retribuito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo non adeguatamente allegati i fatti necessari a ricostruire l'esatta articolazione temporale dei turni e la continuità tra tali operazioni e la prestazione lavorativa. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094 e 2099 c.c., per non avere la Corte territoriale qualificato il tempo di vestizione/svestizione come orario di lavoro e quindi come tempo retribuibile; con il secondo motivo deducevano nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il tempo di vestizione e svestizione del personale sanitario, quando l'uso di specifici indumenti è imposto da esigenze di sicurezza e igiene, rientri nell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
"orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni
Il tempo di vestizione e svestizione imposto da esigenze di sicurezza e igiene, se svolto prima dell'inizio e subito dopo la fine del turno, costituisce orario di lavoro e deve essere retribuito.
Richiamato per la nozione di subordinazione e di prestazione resa a disposizione del datore di lavoro.
Richiamato a sostegno della retribuibilità della prestazione qualificata come lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per censurare la decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza, invocata per vizio di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza.
Richiamato quale parametro del contenuto della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro quando l'uso di specifici indumenti è imposto da esigenze di sicurezza e igiene connesse alla prestazione.
- Ai fini della qualificazione come orario di lavoro è decisivo che il lavoratore sia effettivamente a disposizione del datore di lavoro, anche se il tempo si colloca prima dell'inizio o dopo la fine del turno.
- In controversie sul riconoscimento di tempi accessori alla prestazione, la riconducibilità del tempo alla nozione legale di orario di lavoro prevale sulla formale collocazione temporale delle operazioni rispetto al badge o al turno.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione assorbente di diritto, la censura sulla motivazione della sentenza di merito resta assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17439/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17448/2026 del 02/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17455/2026 del 02/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →