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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15549/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi/inviti al pagamento con cui l'amministrazione doganale ha richiesto a una cooperativa, per gli anni d'imposta 2010-2013, le accise sull'energia elettrica da essa autoprodotta da fonti rinnovabili e poi fornita ai propri soci. La cooperativa ha impugnato la pretesa sostenendo, in sintesi: 1) che l'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 dovesse applicarsi anche alle cessioni ai soci, valorizzando la natura mutualistica della cooperativa e la nozione di autoproduttore dell'art. 2 d.lgs. n. 79 del 1999; 2) che l'art. 1, comma 911, l. n. 208 del 2015 avesse natura interpretativa e dunque potesse valere retroattivamente anche per gli anni anteriori al 2016; 3) che l'amministrazione avesse violato i principi di buona fede e legittimo affidamento ex art. 10 l. n. 212 del 2000, avendo in precedenza avallato la non imponibilità, e che tali principi dovessero incidere anche sulla debenza del tributo, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esenzione per gli autoproduttori di energia da fonti rinnovabili spetta solo quando il soggetto che produce coincide con quello che consuma l'energia, mentre non opera se l'energia è ceduta a soggetti distinti, come i soci della cooperativa; ha inoltre escluso che la nozione di autoproduttore del d.lgs. n. 79 del 1999 possa essere automaticamente trasposta in ambito tributario, poiché quella disciplina riguarda il mercato elettrico e non le accise. Ha rigettato anche il secondo motivo, qualificando l'art. 1, comma 911, l. n. 208 del 2015 come norma innovativa e non interpretativa, applicabile solo dal 1 gennaio 2016 in assenza di espressa retroattività. Infine ha respinto il terzo motivo e la domanda di rinvio pregiudiziale, ribadendo che la tutela dell'affidamento può incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, ma non elimina la debenza dell'imposta quando la pretesa fiscale è conforme alla legge; ha quindi confermato la legittimità della riscossione del tributo per il periodo anteriore al 2016. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995

    "il diritto all'esenzione solo ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé"

    L'esenzione dall'accisa si applica solo al consumo diretto da parte del soggetto produttore; non si estende alla cessione dell'energia a distinti soggetti giuridici, nemmeno se soci di una cooperativa.

  • art. 2, d.lgs. n. 79 del 1999

    "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso dei soci"

    La definizione è circoscritta ai fini del decreto che disciplina il mercato elettrico e non è idonea, da sola, a individuare i soggetti esentati dalle accise.

  • art. 1, comma 911, l. n. 208 del 2015

    "si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili... consumata dai soci delle società cooperative"

    La disposizione ha portata innovativa ed estende ex novo l'esenzione alle cessioni/consumi dei soci; non è norma interpretativa né retroattiva.

  • art. 1, comma 999, l. n. 208 del 2015

    "La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016"

    In assenza di espressa previsione di retroattività, il beneficio introdotto dal comma 911 opera solo dal 2016.

  • art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212 del 2000

    "la tutela dell'affidamento incolpevole... non influisce sulla debenza dell'imposta"

    La buona fede e il legittimo affidamento del contribuente possono rilevare per escludere sanzioni e interessi, ma non per negare la debenza del tributo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei tre motivi di ricorso.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la Corte di giustizia aveva già chiarito che il legittimo affidamento non può fondarsi su una prassi illegittima dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili va interpretata in senso stretto e richiede la coincidenza tra produttore e consumatore dell'energia, non essendo sufficiente la mera appartenenza del destinatario alla compagine sociale del produttore.
  • Una norma successiva che estenda un'esenzione tributaria a una categoria prima esclusa ha natura innovativa, salvo chiara previsione contraria o inequivoca funzione interpretativa, e non può essere applicata retroattivamente.
  • La nozione di autoproduttore prevista da una disciplina di settore diversa da quella fiscale non si trasferisce automaticamente nell'ambito delle accise, quando le finalità, l'oggetto e il campo di applicazione delle due normative sono differenti.
  • Il principio di tutela dell'affidamento del contribuente può incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, ma non elimina di per sé l'obbligazione tributaria se il prelievo è dovuto secondo legge.
  • Il legittimo affidamento non può fondarsi su una prassi amministrativa illegittima o su un'erronea interpretazione della norma da parte dell'amministrazione, restando al giudice nazionale la verifica concreta dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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