Cassazione Civile, Ordinanza n. 20184/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973 per gli anni 2014 e 2015, con cui l'Ufficio ha loro attribuito maggiori redditi di capitale in quanto socie di una società immobiliare familiare che, a sua volta, aveva detenuto una partecipazione in una società operativa oggetto di accertamento per utili extracontabili derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e costi fittizi. Le ricorrenti hanno sostenuto di non aver mai svolto funzioni gestorie nella società partecipata, di essere estranee alla gestione, di non aver percepito alcun utile e che l'Ufficio avesse costruito l'accertamento su una doppia o tripla presunzione vietata. Hanno inoltre contestato che gli utili extracontabili potessero essere imputati direttamente alle persone fisiche socie di una società intermedia, non oggetto di formale accertamento, sostenendo che ciò svuoterebbe l'autonomia soggettiva della società e presupporrebbe un uso improprio della presunzione di distribuzione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dei ricorsi; in cassazione le contribuenti hanno dedotto violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova, sulle presunzioni e motivazione apparente, invocando anche il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e l'assenza di flussi monetari o di procedimenti penali a loro carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera nelle società a ristretta base partecipativa anche quando il maggior reddito derivi dal disconoscimento di costi fittizi e che non è necessario che il socio ricopra ruoli gestori o direttivi: basta la partecipazione alla compagine sociale, salvo prova contraria specifica. Ha inoltre chiarito che, nel caso di una società a ristretta base che partecipa al capitale di un'altra società a ristretta base, l'Agenzia può imputare direttamente pro quota gli utili alle persone fisiche socie della società intermedia, senza necessità di un previo avviso di accertamento nei confronti di quest'ultima. La prova liberatoria grava sui soci e deve consistere nella dimostrazione positiva della diversa destinazione degli utili o della mancata distribuzione alla società intermedia. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriori condanne accessorie previste in dispositivo.
Norme richiamate
Norma base dell'accertamento utilizzata per emettere gli avvisi nei confronti delle contribuenti.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non accoglie la censura relativa alla disciplina dei redditi di capitale.
Richiamato nel motivo di ricorso; non incide sull'esito, che conferma l'accertamento presuntivo.
La Corte ribadisce che la prova contraria alla presunzione incombe sul socio e deve essere positiva quanto alla diversa destinazione degli utili.
Richiamato dal ricorso in tema di presunzioni; la Corte ritiene legittimo il ragionamento presuntivo dell'Ufficio nei limiti consolidati dalla giurisprudenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato come parametro della censura di motivazione apparente; il ricorso non viene accolto.
Richiamato dal ricorso; la Corte non ravvisa vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
La Corte esclude che la nuova regola sulle presunzioni abbia modificato l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La Corte afferma che disciplina gli utili dichiarati e deliberati in distribuzione, non i casi di utili in nero accertati fiscalmente.
Richiamato per evidenziare la finalità lucrativa delle società a ristretta base e la normale distribuzione degli utili tra i soci.
Fondamento delle condanne accessorie disposte dalla Corte a carico delle ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, senza necessità di prova diretta della materiale percezione.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche quando il maggior reddito derivi dal disconoscimento di costi fittizi o da altre rettifiche contabili, non solo quando vi sia una contabilizzazione di ricavi non dichiarati.
- Ai fini dell'operatività della presunzione non è necessario che il socio abbia svolto funzioni gestorie o direttive; ciò che rileva è la partecipazione alla compagine sociale in un contesto di forte affectio societatis e struttura organizzativa semplice.
- Il socio che contesti l'imputazione presuntiva deve fornire prova positiva della diversa destinazione degli utili o della loro mancata distribuzione alla società intermedia, non essendo sufficiente una mera negazione della percezione.
- Quando una società a ristretta base partecipa al capitale di un'altra società a ristretta base, l'Amministrazione può imputare direttamente ai soci persone fisiche della società intermedia gli utili presuntivamente distribuiti dalla società accertata, senza previo accertamento formale nei confronti della società intermedia.
- La disciplina degli utili di cui all'art. 47 TUIR non si applica agli utili extracontabili accertati fiscalmente e presuntivamente distribuiti, poiché opera per utili deliberati o dichiarati, non per utili in nero.
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