Cassazione Civile, Ordinanza n. 03045/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per maggior reddito IRPEF, relativi all'anno d'imposta 2006, fondati sul metodo sintetico (redditometro) ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR aveva ritenuto che, in presenza di beni-indice di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali, i contribuenti dovessero dimostrare non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche circostanze documentali idonee a provare che tali redditi fossero stati effettivamente o potenzialmente utilizzati per sostenere le spese contestate, con particolare riguardo alla durata del possesso delle somme. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente aggravato il loro onere probatorio richiedendo anche la prova dell'impiego della provvista, mentre sarebbe bastata la prova del possesso di redditi esenti o assoggettati a ritenuta. Contestavano inoltre che l'elemento valorizzato dall'Ufficio, cioè il saldo dei versamenti in conto capitale della società partecipata, avesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione di una delle contribuenti, in ragione dell'inserimento della controversia nell'elenco relativo alla definizione agevolata di cui all'art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, rilevando che tale inserimento documentava la definizione della lite nelle forme previste dalla legge n. 197 del 2022. Quanto all'altro ricorrente, ha rigettato il ricorso, affermando che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di accertamento sintetico: la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi, ma richiede documentazione idonea a dimostrare circostanze sintomatiche della riferibilità di tali redditi alle spese contestate e della durata del loro possesso. Le spese non sono state regolate perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma processuale per denunciare violazione di legge in cassazione
richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici
richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni legali
richiamato dai ricorrenti per contestare la gravità, precisione e concordanza dell'indizio valorizzato dall'Ufficio
richiamato dai ricorrenti per censurare l'uso del materiale probatorio da parte del giudice di merito
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova nel redditometro
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
norma base dell'accertamento sintetico; consente di presumere il reddito in base a spese e indici di capacità contributiva e pone a carico del contribuente la prova contraria mediante documentazione idonea
d.m. 10 settembre 1992
richiamato quale fonte degli indici di capacità contributiva del redditometro
d.m. 19 novembre 1992
richiamato quale fonte degli ulteriori indici di capacità contributiva del redditometro
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023
utilizzato per dichiarare l'estinzione del giudizio in relazione alla contribuente inserita nell'elenco delle controversie definite
art. 1, commi 186 e segg., l. n. 197 del 2022
richiamato quale disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie
art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, l. n. 197 del 2022
richiamati per spiegare effetti, termini e impugnabilità del diniego della definizione agevolata
richiamato nel contesto della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di determinati beni o la sostenuta effettuazione di spese per incrementi patrimoniali integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta accertati gli elementi-indice, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo.
- La prova contraria del contribuente non può limitarsi a dimostrare astrattamente la titolarità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma deve essere supportata da idonea documentazione che renda credibile la riferibilità di tali somme alle spese contestate, anche attraverso dati oggettivi sulla entità e sulla durata del possesso.
- Nel redditometro, la norma richiede una prova documentale non particolarmente onerosa, che può essere fornita anche mediante estratti conto o altra documentazione bancaria idonea a dimostrare la permanenza delle disponibilità finanziarie nel periodo rilevante.
- Quando più avvisi di accertamento riguardano soggetti diversi e distinti rapporti impositivi, la riunione processuale non determina di per sé litisconsorzio necessario, se le controversie restano scindibili.
- L'inserimento della controversia nell'elenco della definizione agevolata depositato dall'Agenzia delle Entrate può comportare l'estinzione del giudizio di legittimità per la parte interessata, salvo l'eventuale diniego nei termini previsti dalla legge.
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