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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03045/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento per maggior reddito IRPEF, relativi all'anno d'imposta 2006, fondati sul metodo sintetico (redditometro) ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR aveva ritenuto che, in presenza di beni-indice di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali, i contribuenti dovessero dimostrare non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche circostanze documentali idonee a provare che tali redditi fossero stati effettivamente o potenzialmente utilizzati per sostenere le spese contestate, con particolare riguardo alla durata del possesso delle somme. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente aggravato il loro onere probatorio richiedendo anche la prova dell'impiego della provvista, mentre sarebbe bastata la prova del possesso di redditi esenti o assoggettati a ritenuta. Contestavano inoltre che l'elemento valorizzato dall'Ufficio, cioè il saldo dei versamenti in conto capitale della società partecipata, avesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione di una delle contribuenti, in ragione dell'inserimento della controversia nell'elenco relativo alla definizione agevolata di cui all'art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, rilevando che tale inserimento documentava la definizione della lite nelle forme previste dalla legge n. 197 del 2022. Quanto all'altro ricorrente, ha rigettato il ricorso, affermando che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di accertamento sintetico: la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi, ma richiede documentazione idonea a dimostrare circostanze sintomatiche della riferibilità di tali redditi alle spese contestate e della durata del loro possesso. Le spese non sono state regolate perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di determinati beni o la sostenuta effettuazione di spese per incrementi patrimoniali integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta accertati gli elementi-indice, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo.
  • La prova contraria del contribuente non può limitarsi a dimostrare astrattamente la titolarità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma deve essere supportata da idonea documentazione che renda credibile la riferibilità di tali somme alle spese contestate, anche attraverso dati oggettivi sulla entità e sulla durata del possesso.
  • Nel redditometro, la norma richiede una prova documentale non particolarmente onerosa, che può essere fornita anche mediante estratti conto o altra documentazione bancaria idonea a dimostrare la permanenza delle disponibilità finanziarie nel periodo rilevante.
  • Quando più avvisi di accertamento riguardano soggetti diversi e distinti rapporti impositivi, la riunione processuale non determina di per sé litisconsorzio necessario, se le controversie restano scindibili.
  • L'inserimento della controversia nell'elenco della definizione agevolata depositato dall'Agenzia delle Entrate può comportare l'estinzione del giudizio di legittimità per la parte interessata, salvo l'eventuale diniego nei termini previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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