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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14025/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CGT di secondo grado che aveva parzialmente accolto l'appello di Euroservice contro un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2015. L'Agenzia deduceva nullità per vizio di motivazione e violazione di norme tributarie (uso del coefficiente di redditività dell'anno 2017 per il 2015; riconoscimento dei costi di sponsorizzazione; travisamento della prova). Euroservice proponeva ricorso incidentale contestando la legittimità della notificazione durante il periodo di sospensione COVID-19, il difetto di motivazione dell'atto, la mancata valutazione di documentazione probatoria (giudicato esterno) e la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti sulla sovrafatturazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale di Euroservice. Ha ritenuto legittima la notificazione dell'avviso durante il periodo di sospensione ex art. 157 d.l. 34/2020 in presenza di elementi di frode (collegati alla possibilità di comunicazione di notizia di reato), ha escluso vizio di motivazione dell'atto impositivo e ha confermato la valutazione della CGT2 circa l'uso dell'anno 2017 come parametro di redditività e il riconoscimento dei costi di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione degli elementi indiziari sulla sovrafatturazione e l'applicazione dell'onere della prova a carico del contribuente. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convert. con mod.)

    gli atti ... sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza

    Gli avvisi di accertamento relativi a frode IVA rientrano tra gli atti indifferibili/urgenti che possono essere notificati anche durante la sospensione; la circolare dell'Agenzia n.25/E ha valore applicativo integrativo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 20/08/2020

    A titolo esemplificativo, l'invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione può considerarsi legittima ... comunicazioni che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; ... pericolo per la riscossione

    La circolare è considerata applicativa del rinvio normativo e integra i casi in cui la sospensione non opera; quindi può legittimare notifiche in presenza di elementi di frode.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    Rilievo alla comunicazione di notizia di reato: la sussistenza di una frode rilevante ai fini IVA può giustificare la notifica nonostante la sospensione.

  • art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Le spese di sponsorizzazione alle società sportive dilettantistiche godono di una presunzione di natura pubblicitaria (deducibilità) se ricorrono i requisiti normativi; ciò è stato ritenuto applicabile nel caso concreto.

  • art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    L'atto impositivo deve essere motivato, ma non richiede sempre una 'motivazione rafforzata' che risponda punto per punto alle osservazioni del contribuente, salvo ipotesi tassative.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio relativo all'onere della prova: l'Amministrazione può utilizzare elementi indiziari per dimostrare l'inesistenza dell'operazione; grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi di legittimità dedotti e li ha ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Regole sull'apporto di nuovi mezzi probatori; la Corte ha escluso che vi sia stato un uso irregolare di prova o un giudicato esterno con efficacia vincolante nel giudizio tributario.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Riferimento rispetto alla nullità e alla regolarità del procedimento; la Corte ha ritenuto che non sussistano profili di nullità nel procedimento d'appello.

Massime di principio

  • La notificazione di atti tributari durante il periodo di sospensione COVID-19 è legittima se sussistono elementi che giustificano indifferibilità o urgenza, in particolare nel caso di frode fiscale suscettibile di comunicazione di notizia di reato.
  • La circolare dell'Agenzia delle Entrate integrativa di una norma può avere efficacia applicativa quando la legge rinvia alla sua individuazione; in tali casi le amministrazioni e i giudici possono darvi rilievo per valutare la legittimità degli atti.
  • L'atto impositivo deve essere motivato ma non sempre è richiesta una dettagliata replica punto per punto alle osservazioni del contribuente, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge; è sufficiente che le osservazioni siano state considerate e che le ragioni del rifiuto siano comprensibili.
  • Il giudice tributario di merito può utilizzare, come parametro valutativo, dati di anni diversi se motiva adeguatamente la scelta (es. attendibilità della contabilità per un anno specifico) senza violare il principio di autonomia degli anni d'imposta.
  • Le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche beneficiano di una presunzione legale di natura pubblicitaria quando sussistono i requisiti normativi; l'antieconomicità della spesa non esclude automaticamente la deducibilità.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione può fondarsi su elementi indiziari e presuntivi per dimostrare l'inesistenza; spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. La valutazione complessiva degli elementi probatori spetta al giudice di merito.
  • Un giudicato civile non è automaticamente vincolante nel giudizio tributario quando parte, oggetto e finalità del processo sono diversi; occorre verificare la identità di causa e parti e la pertinenza probatoria.

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