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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13896/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Agenzia delle Entrate aveva impugnato le sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio che avevano annullato avvisi di liquidazione per maggiori imposte di registro (complessivi €12.043,75 ciascuno, pari al 3% del corrispettivo) relativi all'atto notarile rep. 110159/07726 registrato il 14/09/2012 (cessione di quote di farmacia ereditate). L'Agenzia contestava la qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si trattò di una cessione di quote/azienda soggetta ad imposta proporzionale e non di una regolarizzazione soggetta all'imposta fissa) e denunciava vizi di motivazione della sentenza della C.T.R.; nel secondo ricorso la difesa erariale contestava la quantificazione delle debenze e la corretta applicazione della Tariffa (artt. 2, 4 lett. e), 11 del DPR 131/1986). La parte resistente (notaio e coobbligati) ha poi documentato l'accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito), con pagamento dell'importo dovuto.

La decisione

I due ricorsi sono stati riuniti. La Corte ha rilevato che uno dei coobbligati (Farmacia Ercolani di Ercolani C. s.a.s.) ha perfezionato la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e ha effettuato il pagamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, la definizione perfezionata dal coobbligato giova a tutti gli altri coobbligati aventi la stessa controversia. Poiché l'Agenzia non ha depositato istanza di trattazione né ha notificato il provvedimento di diniego nei termini, la Corte ha dichiarato l'estinzione di entrambi i giudizi. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Presupposto processuale per la riunione dei ricorsi in Cassazione quando hanno ad oggetto lo stesso atto o questione connessa; la Corte ha riunito i ricorsi per economia e certezza del diritto

  • art. 274 c.p.c.

    Titolo richiamato a supporto del principio di riunione di cause connesse per economia del giudizio; la Corte lo evoca come norma di riferimento per analogia

  • art. 132 c.p.c.

    Citato in relazione ai vizi di motivazione: la doglianza della nullità per contraddittorietà della motivazione è stata inquadrata alla luce delle norme sul contenuto e chiarezza della motivazione

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che regola i motivi di cassazione: l'Agenzia ha dedotto violazione di legge (n.3) e nullità/contraddittorietà della motivazione (n.4); la Corte ha comunque risolto la controversia per causa estintiva (definizione agevolata) senza entrare nel merito sostanziale delle doglianze

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte Prima

    art. 2; art. 4 comma 1 lett. e); art. 11; nota II all'art. 4

    Norme citate in tema di determinazione dell'imposta di registro (distinzione tra imposta fissa per regolarizzazione entro un anno e imposta proporzionale per altre regolarizzazioni/cessioni). La Corte non si è pronunciata nel merito sulla corretta applicazione della tariffa, poiché ha dichiarato l'estinzione del giudizio per definizione agevolata

  • art. 22 T.U. (richiamato nella nota)

    Richiamato dalla controparte per indicare che, in casi diversi dalla regolarizzazione entro un anno, l'imposta si applica secondo l'art. 22; la questione è stata però superata dall'estinzione del processo

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (conv. in l. 7 dicembre 2018, n. 36)

    comma 6 (definizione perfezionata con pagamento entro 31/05/2019); comma 12 (termine per diniego 31/07/2020); comma 13 (estinzione in mancanza di istanza di trattazione entro il 31/12/2020); comma 14 (la definizione perfezionata giova agli altri coobbligati)

    Norma centrale: la Corte ha ritenuto provato il perfezionamento della definizione agevolata e il relativo pagamento; per il principio di efficacia verso i coobbligati (comma 14) la definizione ha estinto la controversia anche per gli altri soggetti coinvolti. L'assenza di istanza dell'Agenzia o di provvedimento di diniego nei termini ha consentito la dichiarazione di estinzione del processo

  • d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale tributaria che dispone la regola sulle spese nei giudizi estinti: la Corte ha applicato il principio per cui le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1‑quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    Richiamato rispetto all'eventuale contributo unificato: la Corte ha ritenuto che non ricorrono i presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato in presenza di causa estintiva correlata all'iniziativa di parte controricorrente

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018 perfezionata da un coobbligato (con il pagamento nei termini) giova a tutti i coobbligati della stessa controversia e può determinare l'estinzione dei giudizi pendenti a carico di tutti loro.
  • Se l'amministrazione non avvia nei termini le procedure previste (istanza di trattazione o notificazione del diniego), la controversia può estinguersi ex art. 6, comma 13, con decreto; chi intende opporsi deve attivarsi nei termini previsti dalla norma.
  • In materia di imposta di registro, la distinzione tra regolarizzazione di società di fatto e cessione di quote/azienda è decisiva per la determinazione dell'imposta (imposta fissa entro il termine annuale vs imposta proporzionale); tuttavia, questioni sulla qualificazione della fattispecie possono rimanere non decise se interviene un istituto estintivo come la definizione agevolata.
  • La Cassazione può riunire procedimenti diversi che hanno ad oggetto lo stesso atto o controversia per ragioni di economia e unità di giudizio; ciò vale anche in sede di legittimità.
  • Nei giudizi estinti per causa imputabile all'iniziativa della parte (es. definizione agevolata della controparte), le spese processuali restano in linea generale a carico delle parti che le hanno anticipate; può non essere dovuto ulteriore contributo unificato se la causa estintiva consegue a iniziativa della controparte.

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