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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13948/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di ordinanza-ingiunzione per € 33.948,00 relativa al conferimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza a Paolo Corazzi (sospetto dipendente pubblico) senza le prescritte comunicazioni/autorizationi all'amministrazione di appartenenza; i ricorrenti deducono, tra l'altro, buona fede (errore incolpevole) basata su partita IVA, fatture e ritenute d'acconto, contestano la tempestività della contestazione (art. 14 L. 689/1981), la legittimità delle eccezioni sollevate in appello dall'Agenzia e la liquidazione delle spese di giudizio per il primo grado

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondato il motivo concernente la liquidazione delle spese anche per il primo grado (la PA, quando si è costituita tramite proprio funzionario e non con Avvocatura, non può ottenere gli onorari di avvocato senza apposita nota) e ha annullato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente a tale profilo. Ha inoltre rilevato d'ufficio che la norma sanzionatoria relativa alla omessa comunicazione dei compensi (art. 53 comma 11 d.lgs. n.165/2001) è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.98/2015) e dunque ha disposto la rideterminazione dell'apparato sanzionatorio, rinviando per gli ulteriori provvedimenti alla Corte d'Appello (ossia annullamento e rinvio per nuovo giudizio/ridefinizione delle sanzioni alla luce delle considerazioni svolte). Per il resto i motivi inerenti termini, ammissibilità di difese in appello e insussistenza dell'esimente di buona fede sono stati ritenuti infondati o inammissibili dalla Cassazione

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53

    comma 6, comma 9, comma 11

    Comma 6 esclude l’applicazione dei commi da 7 a 13 ai dipendenti con part‑time non superiore al 50%; la Corte territoriale aveva ritenuto la titolarità della partita IVA non determinativa perché anche dipendenti part‑time possono averla; la Cassazione però osserva che, indipendentemente dalla qualificazione tra full‑time o part‑time, l'obbligo di verifica e comunicazione grava sul privato e sul dipendente pubblico; inoltre la sanzione derivante dal comma 11 è stata successivamente dichiarata incostituzionale e non più applicabile

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3

    Esimente della buona fede: l'errore deve essere incolpevole e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza; la Corte d'appello ha ritenuto che elementi come partita IVA e fatture non fossero sufficienti e che il committente avrebbe dovuto richiedere idonea certificazione/autocertificazione

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14

    comma 2 (termine dei novanta giorni)

    Il termine decadenziale di 90 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione ha piena conoscenza e può ragionevolmente tradurre in accertamento la constatazione dei fatti (non necessariamente dalla mera data della violazione); la valutazione del momento di decorrenza è rimessa al giudice del merito

  • codice di procedura civile, art. 345

    Divieto di introdurre nuove eccezioni in appello: la Corte ha ritenuto che la circostanza sollevata dall'Agenzia in appello costituisse difesa (replicatio) e non una nuova eccezione in senso stretto, quindi ammissibile

  • codice di procedura civile, art. 112

    Principio del 'con richiesto e pronunciato': la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo a violazione dell'art. 112 perché la condanna alle spese è conseguenza naturale della decisione e può essere pronunciata anche se non espressamente chiesta

  • codice di procedura civile, art. 91

    Regole sulla liquidazione delle spese di lite: la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla liquidazione delle spese del primo grado, perché la PA in primo grado stava in giudizio con proprio funzionario e non poteva ottenere onorari di avvocato non risultanti da apposita nota

  • sentenza Corte Costituzionale n. 98/2015

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria relativa all'omessa comunicazione dei compensi (di fatto eliminando la sanzione ex art. 53 comma 11 d.lgs. 165/2001); la Cassazione ne ha tenuto conto d'ufficio, imponendo la rideterminazione dell'apparato sanzionatorio

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 12

    Principio del cumulo giuridico per continuazione/progressione: la Corte indica la necessità di rideterminare il complessivo trattamento sanzionatorio alla luce della dichiarazione di illegittimità e del principio del cumulo

Massime di principio

  • Se si affida un incarico a un soggetto che potrebbe essere dipendente pubblico, il committente privato deve effettuare verifiche idonee (richiedere autocertificazione o altra documentazione probante) perché elementi come partita IVA o fatture potrebbero non essere conclusivi; l'onere della diligenza grava sul committente
  • Il termine di 90 giorni per la contestazione (art. 14 L. 689/1981) decorre dal momento in cui l'amministrazione ha piena conoscenza e può trasformare la constatazione in accertamento: la complessità e i tempi istruttori rilevano e la valutazione è di merito
  • L'esimente della buona fede (art. 3 L. 689/1981) richiede che l'errore sia incolpevole e non evitabile con l'ordinaria diligenza; la semplice produzione di documenti fiscali non sempre basta a escludere la colpa
  • In appello possono essere ammesse difese che confutano le allegazioni svolte in primo grado anche se introdotte per la prima volta, purché non costituiscano vere e proprie nuove eccezioni fondate su fatti sopravvenuti non previamente dedotti
  • Quando l'amministrazione si costituisce in giudizio tramite proprio funzionario (e non con l'Avvocatura), non è automatica la liquidazione degli onorari di avvocato per il primo grado: sono recuperabili solo le spese effettivamente documentate e previo deposito di apposita nota
  • Se, nel corso del processo, una norma sanzionatoria è dichiarata incostituzionale, il giudice deve applicare d'ufficio la disciplina più favorevole (favor rei) e rideterminare le sanzioni tenendo conto del cumulo/continuazione

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