Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13959/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello di IGL contro avvisi di accertamento (IRES, IRAP, IVA) e cartella di pagamento per gli anni 2006-2009, emessi per operazioni ritenute erroneamente esenti ex art. 8 DPR 633/1972 e per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti con Vetropack San Benedetto s.r.l., Imbalvetri s.r.l., Vidaco Handels und Beratungs GmbH e Fibet Firmen Beteiligungs und Beratung GmbH. IGL ha sollevato cinque motivi: (i) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento; (ii) mancata considerazione dell'assoluzione penale del legale rappresentante; (iii) applicazione non favorevole delle modifiche normative sulle dichiarazioni d'intenti; (iv) carenza di motivazione su contestazioni riferite ai rapporti con Vetropak; (v) errata valutazione della responsabilità dell'amministratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. In sintesi: il raddoppio dei termini per l'accertamento è stato ritenuto legittimo in presenza di seri indizi di reato anche quando non sia stata superata la soglia di punibilità o vi sia archiviazione; la sentenza penale di assoluzione non vincola il giudice tributario che può valutare autonomamente le prove e ritenere che il cedente conoscesse o dovesse conoscere la falsità della dichiarazione d'intenti; l'onere di diligenza del fornitore è posto a carico dell'operatore economico professionale (deve adottare ragionevoli misure per verificare la veridicità della dichiarazione d'intenti); le modifiche normative intervenute nel 2014 riguardano aspetti sanzionatori e non si applicano retroattivamente al caso; alcuni motivi sono dichiarati inammissibili per carenza di specificità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 14.000,00 e soggetta alle conseguenze previste per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 8)

    Disciplina le cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta: la Corte ha ritenuto che, se la dichiarazione d'intenti del cessionario è ideologicamente falsa, il cedente non può invocare l'esenzione se disponeva o avrebbe dovuto disporre di elementi che avrebbero dovuto fargli sorgere il sospetto, gravando sul cedente un onere di diligenza.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 43)

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato; la Corte conferma l'applicabilità del raddoppio anche se poi non sussiste la soglia di punibilità o l'azione penale non trova seguito, purché vi siano seri indizi che impongano l'obbligo di denuncia.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferito in punto di coordinamento con le norme penali fiscali; la giurisprudenza considera le risultanze penali come elemento di prova ma non vincolante per il giudice tributario.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 3, commi 1 e 2)

    Norme sulle responsabilità e sulle sanzioni tributarie: la Corte ha richiamato i principi relativi all'onere probatorio e alla valutazione della condotta del contribuente, con le modifiche sanzionatorie valutate nella loro incidenza temporale.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 20)

    Modifica la disciplina sanzionatoria in materia di dichiarazioni d'intenti; la Corte ha ritenuto che la novella riguardi aspetti sanzionatori e non sia applicabile retroattivamente alla fattispecie oggetto del giudizio, salvo effetti favorevoli sulle sanzioni.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1 quater) e legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)

    Disposizioni sul contributo unificato: la Corte dichiara che, essendo il ricorso proposto dopo il 30/01/2013 e rigettato, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento fiscale è legittimo se sussistono 'seri indizi' di reato che impongono l'obbligo di denuncia: la mancanza di successiva condanna penale o il mancato superamento della soglia di punibilità non escludono automaticamente il raddoppio.
  • La sentenza penale (anche di assoluzione) non ha valore preclusivo automatico nel giudizio tributario: costituisce elemento di prova che il giudice tributario valuta insieme ad altri elementi e presunzioni.
  • Il cedente che si avvale della sospensione d'imposta ex art. 8 DPR 633/1972 ha un onere di diligenza: deve adottare le ragionevoli misure per verificare la veridicità della dichiarazione d'intenti del cessionario; la conoscenza o la prevedibile conoscenza della falsità fa venir meno il diritto all'esenzione.
  • Le modifiche normative intervenute in materia di sanzioni sono normalmente applicabili solo prospectivamente; eventuali norme più favorevoli possono trovare applicazione retroattiva limitatamente all'aspetto sanzionatorio.
  • I motivi di impugnazione generici o privi di specificità sono inammissibili: il ricorrente deve indicare chiaramente i punti di fatto e di diritto censurati e le relative contestazioni.
  • Richieste di rinvio per impedimento del difensore in Cassazione sono ammesse solo se è documentata l'assoluta impossibilità di sostituzione del difensore; la mera partecipazione contemporanea ad altri processi non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.