Cassazione Civile, Sentenza n. 13947/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA per l'anno 2007 relativo a un'operazione immobiliare (cessione di un immobile e successiva locazione a beneficio del venditore) ritenuta oggettivamente inesistente dall'Amministrazione. L'Agenzia aveva recuperato l'IVA detratta dal cessionario sostenendo che la cessione fosse simulata al fine di ottenere vantaggi fiscali; la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e ritenuto l'operazione fittizia. Bronto ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi tra cui difetto di prova e motivazione, violazioni procedurali (art. 36 d.lgs. 546/1992), violazione del principio di neutralità dell'IVA, duplicazione dell'imposta, mancata valutazione della buona fede (insussistenza della colpevolezza) e sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Bronto e confermato la sentenza della CTR. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito della CTR secondo cui sussistevano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a fondamento dell'accertamento di operazione inesistente (es. fittizietà della società, assenza di struttura e dipendenti, finalità di distrazione del bene, azione della banca per simulazione). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; una volta che tali presunzioni sussistono, l'onere della prova contraria grava sul contribuente. Ha confermato che: la detrazione IVA è ammessa solo per operazioni realmente effettuate; il cedente è tenuto al versamento dell'IVA (principio di cartolarità) mentre il cessionario non può detrarre se era consapevole della frode; non è configurato un indebito arricchimento dell'Erario in quanto il cedente può chiedere rimborso dell'IVA versata ove non sussista danno per l'Erario; il requisito della colpevolezza per le sanzioni è presunto e la contribuente non ha fornito la prova della sua assenza; le sanzioni nella misura del 100% sono state ritenute adeguate. Condanna alle spese e ordine relativo al pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
Norme sul contenuto e sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ricorda che, dopo che l'Amministrazione fiscale ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti, l'onere di provare il contrario grava sul contribuente (art. 2697 c.c. e artt. 2727 e ss. sul procedimento probatorio).
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3, 4, 5
Limiti e ragioni di cassazione: i motivi dedotti riguardavano violazione di norme sul tema probatorio, nullità del procedimento e apparente motivazione; la Corte ricorda i confini della sindacabilità in sede di legittimità.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale tributaria che impone al giudice di considerare le difese delle parti e di pronunciarsi su tutte le domande; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia comunque valutato i fatti rilevanti e che le doglianze proceduralmente sollevate non fossero tali da inficiare la decisione di merito.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina della detrazione IVA: la Corte conferma che la detrazione è ammessa solo per operazioni realmente effettuate; l'operazione inesistente esclude la detraibilità.
art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Principio di cartolarità: il cedente che ha emesso fattura per operazioni inesistenti è comunque obbligato al versamento dell'IVA risultante dalla fattura.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Regole di accertamento: la giurisprudenza richiamata autorizza l'uso di presunzioni semplici in materia fiscale purché siano gravi, precise e concordanti; l'Amministrazione non è tenuta a fornire prove 'certe' in senso assoluto.
art. 2033 cod. civ.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di duplicazione dell'imposta; la Corte ha escluso che l'applicazione dell'IVA in caso di operazione inesistente determini un indebito arricchimento dell'Erario, rilevando la possibilità per il cedente di ottenere il rimborso quando non vi sia danno.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla doglianza che il giudice non si sia pronunciato su tutte le domande; la Corte ha ritenuto che tali rilievi fossero assorbiti dalla decisione di merito.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997 e art. 3 legge n. 689/1981
Disciplina delle sanzioni tributarie: per l'applicazione delle sanzioni occorre la consapevolezza o almeno la negligenza del contribuente; la colpevolezza si presume fino a prova contraria che spetta al contribuente fornire.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma sul contributo unificato nei procedimenti di impugnazione: la Corte dà atto dell'eventuale versamento supplementare del contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di ricorso rigettato, per i casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- In materia d'imposte, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; non è necessaria la prova 'certa' ma il giudice di merito deve motivare la valutazione degli indizi.
- Una volta provate tali presunzioni, l'onere di provare la non sussistenza dei fatti dedotti grava sul contribuente (artt. 2697 e ss. c.c.).
- La detrazione IVA è ammessa solo per operazioni effettivamente realizzate: fatture relative ad operazioni inesistenti non danno diritto alla detrazione del cessionario.
- Il cedente che emette fattura per operazioni inesistenti può essere obbligato al versamento dell'IVA (principio di cartolarità), mentre il cessionario non può detrarre se era o doveva essere a conoscenza della frode.
- L'esistenza di operazioni simulate può giustificare il recupero dell'IVA e l'irrogazione di sanzioni; la colpevolezza (consapevolezza o negligenza) si presume e spetta al contribuente dimostrarne l'assenza o la buona fede diligente.
- Le censure di motivazione in cassazione sono ammesse solo nei limiti previsti dalla legge: la Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione e non il merito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le doglianze procedurali (es. mancata trattazione di punti difensivi) devono dimostrare un concretamente impeditivo vizio procedurale per riuscire in cassazione; valutazioni di merito del giudice d'appello difficilmente sono riformabili per semplice apprezzamento delle prove non esaminate.
- Quando si contesta la sproporzione delle sanzioni, è difficile ottenere l'annullamento in cassazione se il giudice di merito ha motivato l'adeguatezza della misura applicata con ragionevole collegamento ai fatti accertati.
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