Cassazione Civile, Sentenza n. 13965/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno 2006 in relazione alla mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante da una cessione immobiliare. L'atto impositivo si fondava su un contratto di compravendita stipulato il 29/12/2009; successivamente il contratto è stato risolto con sentenza del Tribunale di Savona per mancato pagamento del prezzo. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo che, non essendosi concretamente perfezionata la compravendita per mancato pagamento, la plusvalenza non fosse mai effettivamente realizzata. L'Agenzia delle entrate ha censurato tale pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 2, del TUIR e dell'art. 6 del DPR n. 633/1972, sostenendo che la plusvalenza (e similmente il presupposto IVA) si realizza al momento della conclusione del contratto, indipendentemente da successive vicende di inadempimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto di compravendita, cioè quando si verifica l'effetto traslativo, e che le vicende successive (mancato pagamento del prezzo, risoluzione del contratto) non annullano l'evento imponibile già realizzato. Perciò la CTR ha errato ad annullare l'avviso di accertamento per il solo fatto del mancato pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 109, comma 2
La Corte interpreta che la plusvalenza si realizza al momento della conclusione del contratto di compravendita, indipendentemente da successivi inadempimenti o dalla risoluzione del contratto.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 6
Richiamato in relazione al presupposto IVA; la Corte sostiene che l'evento impositivo rilevante è collegato al trasferimento/conclusione dell'operazione e che il mancato pagamento non esclude la rilevanza fiscale.
codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento della censura in cassazione per presunta violazione di norme di diritto nella decisione della CTR.
Massime di principio
- La plusvalenza da cessione immobiliare rileva fiscalmente al momento della conclusione del contratto di compravendita (momento dell'effetto traslativo), non quando si verifica l'effettivo incasso del corrispettivo.
- La successiva risoluzione del contratto per mancato pagamento non annulla automaticamente l'obbligo di dichiarare la plusvalenza per l'esercizio in cui la cessione si è perfezionata; il contribuente potrà invece contabilizzare/iscrivere eventuale minusvalenza o chiedere rettifiche successivamente.
- L'Amministrazione finanziaria può accertare la plusvalenza basandosi sul contratto; eventuali profili relativi all'effettivo prezzo o alle conseguenze della risoluzione sono sindacabili e determinabili in sede civile o nel prosieguo del giudizio tributario dopo il rinvio.
- In contenziosi simili è determinante individuare la data di conclusione del contratto e l'effetto traslativo; la prova del fatto che il trasferimento non abbia avuto efficacia al momento della stipula deve essere solida e non basarsi solo sul successivo inadempimento dell'acquirente.
- Per l'IVA vale un principio analogo: occorre verificare il momento del fatto imponibile secondo le norme specifiche e la giurisprudenza, tenendo presente che il mancato pagamento non necessariamente esclude l'imposta se il presupposto si è già verificato.
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