Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13894/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro e bollo relativo alla cessione di due crediti ipotecari: il notaio aveva registrato l'atto in esenzione ai sensi dell'art. 15 DPR 29/9/1973 n.601; l'Agenzia ha richiesto integrazione per imposta di registro (0,50%) e bollo. Questioni giuridiche principali: (i) legittimazione ad impugnare della S.I.V. data la notifica dell'avviso solo al notaio; (ii) disciplina della responsabilità solidale del notaio per imposte principali vs. complementari/suppletive (art. 57 DPR 131/1986 e art. 1292 c.c.); (iii) interpretazione e retroattività della novella normativa (d.l. 24/6/2014 n.91) che incide sul regime di tassazione; (iv) profili procedurali relativi a motivazione e onere della prova

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso nn. 1 e 3 (violazione del principio del giudicato interno e errata estensione della responsabilità del notaio alle imposte complementari/suppletive), ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata rimettendo la causa alla Corte di appello (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto) in diversa composizione. In particolare la Corte ha affermato che: (a) la C.T.R. ha violato il principio del giudicato interno dichiarando d'ufficio l'inammissibilità della costituzione in giudizio della S.I.V. quando tale censura non era stata riproposta in appello; (b) ai sensi dell'art. 57, comma 2, DPR 131/1986 la responsabilità dei pubblici ufficiali (notaio) non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive, per cui l'avviso per tali imposte non poteva essere correttamente notificato al solo notaio come responsabile; la decisione è quindi cassata e rinviata perché il giudice di merito pronunci anche nei confronti della S.I.V. alla luce di tale principio. Le spese di lite sono rimesse al giudice del rinvio

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico Registrazione) - art. 57

    2.La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive

    La Corte interpreta l'art. 57, comma 2, nel senso che la responsabilità del notaio quale soggetto obbligato in solido non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive: pertanto l'avviso di liquidazione per imposte di tale natura non può essere validamente rivolto unicamente al notaio come responsabile

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - art. 42

    1.È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso

    La norma distingue le specie di imposte (principale, suppletiva, complementare) e la Corte la usa per qualificare l'avviso impugnato come relativo ad imposta complementare/suppletiva, escludendo la responsabilità del notaio per tali categorie

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 - art. 15

    Norma richiamata come fondamento dell'esenzione applicata dal notaio in sede di registrazione; la questione sull'applicabilità dell'agevolazione è stata sollevata ma non decisa dalla Cassazione, essendo i motivi principali accolti su profili di legittimazione e responsabilità

  • Codice civile - art. 1292

    Richiamato relativamente alla disciplina dei coobbligati: la Corte lo considera insieme all'art.57 per valutare la legittimazione e i rapporti di responsabilità tra notaro e parti sostanziali dell'atto

  • D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 472 - art. 13

    Citato dalla giurisprudenza come norma che pone il notaio quale responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento; la Corte distingue tale responsabilità rispetto alla natura delle imposte (principale vs complementare/suppletiva)

  • D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 - art. 22, comma 2, lett. a)

    Riferimento alla novella invocata dalle parti circa l'assorbimento delle imposte sulla cessione del credito da parte dell'imposta sostitutiva applicata all'erogazione: la Cassazione non si è pronunciata sul merito di questa specifica interpretazione, avendo deciso per altri profili procedurali

  • D.Lgs./altre norme procedurali - legge 7 agosto 1990 n. 241 art.3 e legge 27 luglio 2000 n.212 art.7

    Richiamate dalle parti in relazione a supposti vizi di motivazione dell'atto impugnato; la Corte ha ritenuto i profili motivazionali non decisivi dopo l'accoglimento dei motivi principali

Massime di principio

  • La legittimazione ad impugnare un avviso notificato al notaio può essere valutata anche d'ufficio in ogni stato e grado, ma il giudice non può eludere il principio del "giudicato interno": se la questione è stata definitivamente decisa in primo grado e non riproposta in appello, rilevarla d'ufficio può violare il giudicato interno
  • La responsabilità solidale del notaio (ex art.57 DPR 131/1986 e art.13 d.lgs. 472/1997) riguarda prioritariamente l'imposta principale applicata al momento della registrazione; non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive (art.57, comma 2): per tali imposte l'ufficio dovrebbe rivolgere l'avviso alle parti sostanziali dell'atto
  • Prima di ritenere validamente notificato l'avviso di liquidazione a un responsabile d'imposta (notaio), occorre qualificare la natura dell'imposta (principale vs complementare/suppletiva) ai sensi dell'art.42 TUR; la qualificazione influisce direttamente sulla legittimità della notifica
  • Se la decisione di merito si fonda su questioni di legittimazione o di ammissibilità non impugnate correttamente, la Corte di cassazione potrà cassare e rinviare per consentire al giudice di merito di pronunciarsi anche sulle parti non correttamente valutate, tenendo conto dei limiti sul giudicato interno
  • Questioni sostanziali relative all'applicabilità di esenzioni o novellazioni legislative (es. d.l. 91/2014) possono rimanere assorbite se la Corte decide su profili preliminari; in casi analoghi è necessario che il giudice di merito, alla luce delle corrette regole di legittimazione e responsabilità, esamini il merito dell'applicazione dell'agevolazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.