Cassazione Civile, Sentenza n. 13894/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro e bollo relativo alla cessione di due crediti ipotecari: il notaio aveva registrato l'atto in esenzione ai sensi dell'art. 15 DPR 29/9/1973 n.601; l'Agenzia ha richiesto integrazione per imposta di registro (0,50%) e bollo. Questioni giuridiche principali: (i) legittimazione ad impugnare della S.I.V. data la notifica dell'avviso solo al notaio; (ii) disciplina della responsabilità solidale del notaio per imposte principali vs. complementari/suppletive (art. 57 DPR 131/1986 e art. 1292 c.c.); (iii) interpretazione e retroattività della novella normativa (d.l. 24/6/2014 n.91) che incide sul regime di tassazione; (iv) profili procedurali relativi a motivazione e onere della prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso nn. 1 e 3 (violazione del principio del giudicato interno e errata estensione della responsabilità del notaio alle imposte complementari/suppletive), ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata rimettendo la causa alla Corte di appello (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto) in diversa composizione. In particolare la Corte ha affermato che: (a) la C.T.R. ha violato il principio del giudicato interno dichiarando d'ufficio l'inammissibilità della costituzione in giudizio della S.I.V. quando tale censura non era stata riproposta in appello; (b) ai sensi dell'art. 57, comma 2, DPR 131/1986 la responsabilità dei pubblici ufficiali (notaio) non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive, per cui l'avviso per tali imposte non poteva essere correttamente notificato al solo notaio come responsabile; la decisione è quindi cassata e rinviata perché il giudice di merito pronunci anche nei confronti della S.I.V. alla luce di tale principio. Le spese di lite sono rimesse al giudice del rinvio
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico Registrazione) - art. 57
2.La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive
La Corte interpreta l'art. 57, comma 2, nel senso che la responsabilità del notaio quale soggetto obbligato in solido non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive: pertanto l'avviso di liquidazione per imposte di tale natura non può essere validamente rivolto unicamente al notaio come responsabile
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - art. 42
1.È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso
La norma distingue le specie di imposte (principale, suppletiva, complementare) e la Corte la usa per qualificare l'avviso impugnato come relativo ad imposta complementare/suppletiva, escludendo la responsabilità del notaio per tali categorie
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 - art. 15
Norma richiamata come fondamento dell'esenzione applicata dal notaio in sede di registrazione; la questione sull'applicabilità dell'agevolazione è stata sollevata ma non decisa dalla Cassazione, essendo i motivi principali accolti su profili di legittimazione e responsabilità
Codice civile - art. 1292
Richiamato relativamente alla disciplina dei coobbligati: la Corte lo considera insieme all'art.57 per valutare la legittimazione e i rapporti di responsabilità tra notaro e parti sostanziali dell'atto
D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 472 - art. 13
Citato dalla giurisprudenza come norma che pone il notaio quale responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento; la Corte distingue tale responsabilità rispetto alla natura delle imposte (principale vs complementare/suppletiva)
D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 - art. 22, comma 2, lett. a)
Riferimento alla novella invocata dalle parti circa l'assorbimento delle imposte sulla cessione del credito da parte dell'imposta sostitutiva applicata all'erogazione: la Cassazione non si è pronunciata sul merito di questa specifica interpretazione, avendo deciso per altri profili procedurali
D.Lgs./altre norme procedurali - legge 7 agosto 1990 n. 241 art.3 e legge 27 luglio 2000 n.212 art.7
Richiamate dalle parti in relazione a supposti vizi di motivazione dell'atto impugnato; la Corte ha ritenuto i profili motivazionali non decisivi dopo l'accoglimento dei motivi principali
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare un avviso notificato al notaio può essere valutata anche d'ufficio in ogni stato e grado, ma il giudice non può eludere il principio del "giudicato interno": se la questione è stata definitivamente decisa in primo grado e non riproposta in appello, rilevarla d'ufficio può violare il giudicato interno
- La responsabilità solidale del notaio (ex art.57 DPR 131/1986 e art.13 d.lgs. 472/1997) riguarda prioritariamente l'imposta principale applicata al momento della registrazione; non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive (art.57, comma 2): per tali imposte l'ufficio dovrebbe rivolgere l'avviso alle parti sostanziali dell'atto
- Prima di ritenere validamente notificato l'avviso di liquidazione a un responsabile d'imposta (notaio), occorre qualificare la natura dell'imposta (principale vs complementare/suppletiva) ai sensi dell'art.42 TUR; la qualificazione influisce direttamente sulla legittimità della notifica
- Se la decisione di merito si fonda su questioni di legittimazione o di ammissibilità non impugnate correttamente, la Corte di cassazione potrà cassare e rinviare per consentire al giudice di merito di pronunciarsi anche sulle parti non correttamente valutate, tenendo conto dei limiti sul giudicato interno
- Questioni sostanziali relative all'applicabilità di esenzioni o novellazioni legislative (es. d.l. 91/2014) possono rimanere assorbite se la Corte decide su profili preliminari; in casi analoghi è necessario che il giudice di merito, alla luce delle corrette regole di legittimazione e responsabilità, esamini il merito dell'applicazione dell'agevolazione
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