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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva rettificato il reddito della società per il periodo d’imposta 2003, recuperando maggiori IRPEG, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per costi ritenuti indebitamente dedotti e maggiori ricavi stimati applicando un ricarico sulla merce venduta. Dopo l’accoglimento parziale del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Chieti e il parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio da parte della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, la società ha proposto sette motivi di ricorso per Cassazione. Ha contestato, tra l’altro, la motivazione e gli indizi alla base dell’accertamento, il metodo di calcolo del ricarico e il mancato riconoscimento di provvigioni per assenza di lettere-contratto; ha inoltre denunciato un contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sei motivi e ha accolto il secondo motivo nella sua prima articolazione, riqualificandolo come denuncia di nullità della sentenza. Le contestazioni sull’accertamento, sul ricarico, sui documenti relativi alle provvigioni e sui vizi motivazionali sono state ritenute inammissibili, principalmente per difetto di autosufficienza o perché dirette a ottenere un riesame di valutazioni di fatto; quanto al ricarico, la sentenza regionale dava atto dell’uso di una media ponderata e il ricorso non dimostrava diversamente. È stato invece rilevato un contrasto non risolvibile tra il dispositivo, che dichiarava legittimo l’accertamento accogliendo l’appello dell’Ufficio, e la motivazione, che poteva indicare una riduzione della percentuale di ricarico al 15%. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, perché riesamini gli atti e renda coerenti motivazione e dispositivo. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non è quindi intervenuta una decisione definitiva sul merito della percentuale di ricarico.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza, che si ricollega alla sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 3, impone che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

    Il ricorso per Cassazione deve esporre in modo specifico gli elementi necessari a comprendere la controversia e le censure senza costringere la Corte a ricostruirli consultando altri atti. Se la censura riguarda il contenuto dell’avviso o documenti decisivi, occorre riportarne o descriverne con precisione le parti rilevanti.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Com'è noto, il vizio di contrasto tra impugnazione e dispositivo è denunciabile non già ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, ma quale nullità della sentenza nella sua complessiva efficacia decisoria alla stregua dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 cit.

    Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo integra una nullità della sentenza denunciabile ai sensi del n. 4, anche se la parte abbia indicato una diversa categoria di vizio, purché il contenuto della censura e gli altri requisiti di ammissibilità consentano di qualificarla correttamente.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Com'è noto, il vizio di contrasto tra impugnazione e dispositivo è denunciabile non già ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, ma quale nullità della sentenza nella sua complessiva efficacia decisoria alla stregua dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 cit.

    Il contrasto tra motivazione e dispositivo non va inquadrato come vizio motivazionale ai sensi del n. 5; la sua qualificazione corretta è quella di nullità della sentenza ai sensi del n. 4.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    La norma è richiamata nel contesto delle contestazioni sull’accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni utilizzate per ricostruire i ricavi, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili: la Corte non ha quindi deciso nel merito la correttezza dell’applicazione della norma.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    La società invocava la norma per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento. La Corte non ha esaminato nel merito tale doglianza, dichiarandola inammissibile perché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto dell’avviso e non documentava la tempestiva proposizione e riproposizione della questione.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le disposizioni sulle presunzioni erano invocate contro gli indizi posti a fondamento della ricostruzione dei ricavi; la Corte non ne ha valutato la concreta applicazione, poiché le censure sono risultate inammissibili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 53

    Le norme erano invocate per denunciare carenze della sentenza regionale e dell’appello dell’Ufficio. La Corte ha dichiarato inammissibili le relative censure, rilevando che esse miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo esame di valutazioni tecnico-fattuali già compiute dal giudice di merito.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5

    La società richiamava la disposizione per sostenere la deducibilità di costi per provvigioni. La censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non trascriveva né descriveva adeguatamente i documenti invocati e avrebbe comunque richiesto un riesame di fatto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    La disposizione era richiamata insieme alla disciplina delle imposte sui redditi per contestare il mancato riconoscimento dei costi per provvigioni. La Corte non ha deciso nel merito la detraibilità, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e natura fattuale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione, le censure sul contenuto di un atto o di documenti devono riportare o descrivere con precisione i passaggi rilevanti e chiarire dove e come la questione sia stata proposta e mantenuta nei gradi di merito; riferimenti generici possono condurre all’inammissibilità.
  • La Cassazione non è una terza istanza di merito: non può essere sollecitata a rivalutare la ricostruzione dei fatti o le valutazioni tecniche, come la scelta e l’applicazione di una media per determinare il ricarico, se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e conforme ai criteri giuridici.
  • Un contrasto effettivo e non risolvibile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza. La censura può essere riqualificata dalla Cassazione secondo il suo contenuto sostanziale, anche se il ricorrente ha indicato un diverso numero dell’art. 360 c.p.c.
  • Quando la cassazione è limitata a una contraddizione tra motivazione e dispositivo, il rinvio serve a rendere coerenti le statuizioni e non comporta, da solo, che la tesi di merito del ricorrente sia stata definitivamente accolta.

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