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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Accertamento imposte - Reddito d'impresa - Indagini su c/c bancari - Obbligo, per l'A.F., di mettere a disposizione l'intera documentazione relativa alle operazioni - Non sussiste - Lista delle movimentazioni acquisite presso gli istituti di credito - Sufficienza - Presunzione legale in ordine ai prelievi ed ai versamenti non contabilizzati - Prova contraria a carico del contribuente - Giustificazioni generiche - Insufficienza - Costi di produzione in relazione al maggior reddito accertato - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l’accertamento del reddito d’impresa fondato sulle indagini bancarie, sostenendo che l’Amministrazione dovesse acquisire e rendere disponibile l’intera documentazione relativa alle operazioni, e non soltanto i tabulati delle movimentazioni. Contestava inoltre la riconduzione a ricavi non dichiarati dei movimenti non contabilizzati sui conti della società di persone e dei soci e chiedeva il riconoscimento di una percentuale di costi sul maggior reddito accertato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto sufficiente l’acquisizione dei tabulati bancari, senza che sussista un obbligo dell’Amministrazione di procurarsi e mettere a disposizione tutta la documentazione bancaria. I movimenti non contabilizzati e non giustificati sono assistiti da presunzione legale di riferibilità a ricavi non dichiarati: per superarla occorrono giustificazioni analitiche, non allegazioni generiche. È stata inoltre negata la deduzione automatica di costi sul maggior reddito, poiché in un accertamento analitico-presuntivo il contribuente deve provarne esistenza ed entità. Il testo fornito non indica importi, date, il giudice o il grado della decisione impugnata, né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 600/1973

    la novella del 2005 sul testo dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 (la cui ratio è quella di ampliare e meglio precisare le facoltà dell'A.F.) non impone al fisco alcun obbligo procedurale di acquisire e mettere a disposizione del contribuente verificato l'intera documentazione bancaria, essendo sufficiente l'acquisizione dei tabulati delle movimentazioni.

    Le indagini bancarie non richiedono che l’Amministrazione acquisisca e consegni al contribuente tutta la documentazione sottostante alle operazioni: secondo il provvedimento è sufficiente la disponibilità dei tabulati delle movimentazioni.

Massime di principio

  • Nelle verifiche bancarie, la mera assenza della documentazione bancaria integrale non rende di per sé illegittimo l’accertamento, se l’Amministrazione ha acquisito i tabulati delle movimentazioni.
  • Per superare la presunzione relativa ai movimenti bancari non contabilizzati, il contribuente deve fornire spiegazioni specifiche e riferite alle singole operazioni; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • I costi correlati al maggior reddito accertato non si presumono automaticamente: il contribuente deve dimostrarne sia l’effettiva esistenza sia l’ammontare.

Testo integrale

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