Sentenza del 10/03/2017 n. 6160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso con cui l'AAMS aveva ingiunto a L. s.p.a. il pagamento delle accise dovute per l'immissione al consumo di tabacchi non lavorati, svincolati irregolarmente dal regime sospensivo. La CTR del Lazio, con sentenza del 3 novembre 2014, aveva respinto l'appello della società, confermando la legittimità dell'avviso. L. s.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma il provvedimento non ne espone il contenuto: prima dell'udienza ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del MEF, non essendo quest'ultimo intimato nel giudizio. Presa atto della rinuncia di L. s.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza esaminare nel merito i quattro motivi di ricorso e senza decidere nuovamente sulla legittimità dell'avviso. Ha condannato la società rinunciante alle spese, liquidate in 2.365 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, comunicata dalla parte ricorrente, ha determinato la chiusura del giudizio senza una decisione sui motivi di impugnazione.
Art. 391 c.p.c.
Va quindi dato atto dell'intervenuta rinuncia ed in ragione di ciò va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. , con spese a carico del rinunciante.
In seguito alla rinuncia, la Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico della parte rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso può condurre all'estinzione del giudizio senza che il giudice esamini o decida nel merito le censure proposte; l'estinzione, quindi, non equivale a una pronuncia di rigetto dei singoli motivi.
- In questo caso le spese sono state poste a carico della parte che ha rinunciato e liquidate in 2.365 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.
- Un controricorso è inammissibile se proviene da un soggetto che non riveste la qualità di parte intimata nel giudizio.
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