Sentenza del 10/03/2017 n. 6163 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L. S.p.A. aveva proposto ricorso contro la sentenza della CTR Lazio del 3 novembre 2014, che aveva respinto il suo appello e confermato la legittimità dell’avviso di pagamento delle accise dovute per l’immissione al consumo di tabacchi non lavorati, svincolati irregolarmente dal regime sospensivo. Il testo non riporta il contenuto dei due motivi di ricorso. Prima dell’udienza in Cassazione, la società ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché il Ministero non era parte intimata nel giudizio. Presa atto della rinuncia della ricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza decidere nel merito i due motivi di ricorso: resta quindi ferma la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità dell’avviso. L. S.p.A. è stata condannata alle spese, liquidate in 7.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per Cassazione, se comunicata nel corso del giudizio, consente di definire il processo senza esaminare i motivi di merito.
Art. 391 c.p.c.
A seguito della rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nel caso concreto ha posto le spese a carico della parte rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta la chiusura del giudizio senza una decisione sui motivi: non equivale a un accoglimento o a un rigetto nel merito.
- In questo caso la rinuncia non ha rimosso gli effetti della sentenza impugnata, che è rimasta ferma; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.
- Il controricorso è inammissibile se presentato da un soggetto che non riveste la qualità di parte intimata nel giudizio.
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