Sentenza del 10/03/2017 n. 51 - Corte Costituzionale
Agevolazioni - accise armonizzate- prodotti energetici ed elettricità -Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Esclusione dei richiedenti che hanno fornito documenti non veritieri o false dichiarazioni - Sanzione interdittiva decennale - proporzionalita' e adeguatezza della stessa all'intendimento del legislatore delegante - esclusione- illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Le disposizioni prevedevano, per chi avesse fornito dati o documenti non veritieri o reso dichiarazioni false per ottenere incentivi alle energie rinnovabili, l’esclusione dagli incentivi per dieci anni, estesa anche a una serie di soggetti collegati. La censura principale era la violazione dell’art. 76 Cost.: la legge delega n. 96/2010 consentiva sanzioni penali o amministrative e, per queste ultime, soltanto pecuniarie, da graduare secondo la gravità e le caratteristiche dell’infrazione. Erano inoltre dedotti profili di irragionevolezza e sproporzione, retroattività e contrasto con la CEDU e con il diritto dell’Unione.
La decisione
La Corte costituzionale, con sentenza del 21 febbraio 2017, depositata il 10 marzo 2017, ha riunito i giudizi e dichiarato costituzionalmente illegittimi entrambi gli articoli censurati per violazione dell’art. 76 Cost. La sanzione interdittiva decennale eccedeva la delega: non era pecuniaria, operava automaticamente nei confronti di un’ampia platea di soggetti e non poteva essere graduata in base alla concreta gravità della condotta, incidendo significativamente sulla libertà d’iniziativa economica. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Non sono disposti rinvio o statuizioni sulle spese nel dispositivo riportato.
Norme richiamate
Art. 76 della Costituzione
La quale - a prescindere dal problema qualificatorio della sua natura giuridica (prospettato dalla difesa dello Stato con riferimento, in particolare, alla formulazione che se ne rinviene nell'art. 23, comma 1) - è misura eccentrica rispetto al perimetro dell'intervento disegnato dalla legge di delega che, in tema di infrazioni, ha previsto unicamente l'esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario.
Il decreto legislativo delegato non può introdurre una sanzione che esorbita dai tipi di sanzione autorizzati dalla legge di delega. Poiché la delega ammetteva sanzioni amministrative pecuniarie, la misura interdittiva decennale era priva di copertura e violava l’art. 76 Cost.
Art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96
E, con riguardo specifico alle sanzioni amministrative, si stabilisce che esse possono consistere "nel pagamento di una somma non inferiore a 150 Euro e non superiore a 150.000 Euro"; ed ulteriormente si prescrive che, nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni ... sono determinate nella loro entità, "tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce".
La delega autorizzava sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti determinati e richiedeva che la loro entità fosse commisurata alla potenzialità lesiva dell’infrazione, alle caratteristiche del responsabile e al vantaggio conseguito. Una preclusione automatica decennale, non pecuniaria e non graduabile, non rispettava tali criteri.
Massime di principio
- Quando una sanzione è introdotta mediante decreto legislativo, occorre verificare che tipo e contenuto della misura rientrino nei principi e criteri della legge delega: una sanzione interdittiva non può essere aggiunta se la delega autorizza soltanto sanzioni pecuniarie.
- Sanzioni automatiche, di lunga durata e applicate indistintamente a più soggetti possono risultare sproporzionate se non consentono di considerare gravità concreta, responsabilità individuale e vantaggio ottenuto.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata fondata sulla violazione della delega; le questioni di retroattività, ragionevolezza e compatibilità con la CEDU e il diritto dell’Unione non sono state decise, perché assorbite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 6160 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 6163 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 6175 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 6181 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 mar 2017Sentenza del 10/03/2017 n. 6185 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →