Sentenza del 10/03/2017 n. 6181 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza n. 24/28/10 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata l’8 febbraio 2010, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2001. L’avviso contestava maggiori ricavi non dichiarati e costi non deducibili. La CTR aveva criticato la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio e il metodo di ricostruzione dei ricavi, ritenendo necessario considerare la media ponderata e i volumi di vendita dei singoli prodotti. L’Agenzia ha dedotto: 1) contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’accertamento induttivo; 3) insufficiente motivazione sulla ricostruzione dei ricavi e sull’attendibilità del ricarico.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la CTR aveva accolto l’opposizione dell’Ufficio soltanto sulla preliminare questione del giudicato esterno, senza che ciò incidesse sulla decisione finale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato senza adeguata illustrazione, oltre la mera indicazione delle norme. Il terzo è stato accolto: la motivazione della CTR era assertiva e non esaminava i molteplici elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al motivo accolto e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso nel merito la controversia; le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c.
Invero dall'esame complessivo del passaggio motivazionale si evince che lo stesso riguarda la disamina della preliminare eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente e la opposizione svolta sul punto dall'Ufficio, quest'ultima accolta dalla Commissione Territoriale, ma non destinata ad incidere sulla statuizione finale, proprio perchè non afferente ad una domanda.
La denuncia di contrasto tra motivazione e dispositivo è stata respinta perché la motivazione, letta nel suo complesso, chiariva che l’accoglimento riguardava soltanto l’eccezione preliminare di giudicato esterno e non contraddiceva la statuizione finale.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invero dall'esame complessivo del passaggio motivazionale si evince che lo stesso riguarda la disamina della preliminare eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente e la opposizione svolta sul punto dall'Ufficio, quest'ultima accolta dalla Commissione Territoriale, ma non destinata ad incidere sulla statuizione finale, proprio perchè non afferente ad una domanda.
La censura per contrasto tra motivazione e dispositivo è stata esaminata come vizio processuale e rigettata, poiché il contrasto prospettato non risultava dalla lettura complessiva della decisione.
Art. 2729 c.c.
Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 2729 c.c. , D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell'art. 2697 c.c. e delle norme in tema di utilizzo delle presunzioni semplici in sede di accertamento induttivo ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) è inammissibile perchè non è stato esplicitato, oltre la mera formulazione del titoletto.
La Corte non ha deciso nel merito la censura relativa alle presunzioni semplici, dichiarandola inammissibile perché non era stata illustrata oltre la mera formulazione del titolo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 2729 c.c. , D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell'art. 2697 c.c. e delle norme in tema di utilizzo delle presunzioni semplici in sede di accertamento induttivo ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) è inammissibile perchè non è stato esplicitato, oltre la mera formulazione del titoletto.
La censura riferita all’accertamento induttivo non è stata esaminata nel merito: il motivo è stato dichiarato inammissibile per carente illustrazione.
Art. 2697 c.c.
Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 2729 c.c. , D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell'art. 2697 c.c. e delle norme in tema di utilizzo delle presunzioni semplici in sede di accertamento induttivo ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) è inammissibile perchè non è stato esplicitato, oltre la mera formulazione del titoletto.
La Corte non ha stabilito come si ripartisca l’onere della prova nel caso concreto: la relativa censura, insieme a quella sulle presunzioni, è stata dichiarata inammissibile per insufficiente esposizione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 2729 c.c. , D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell'art. 2697 c.c. e delle norme in tema di utilizzo delle presunzioni semplici in sede di accertamento induttivo ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) è inammissibile perchè non è stato esplicitato, oltre la mera formulazione del titoletto.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specificamente illustrato: la sola indicazione delle norme asseritamente violate non basta a renderlo ammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il terzo motivo, con il quale è denunciata la insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, concernente la ricostruzione dei ricavi e la attendibilità della percentuale di ricarico, ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) è fondato e va accolto; la CTR è assertiva nelle sue conclusioni e non analizza i molteplici elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione.
È fondato il motivo che denuncia l’insufficienza della motivazione quando il giudice di merito formula conclusioni assertive senza esaminare gli elementi presuntivi rilevanti offerti dall’Amministrazione.
Art. 378 c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che le ordinanze depositate dal contribuente con la memoria ex art. 378 c.p.c. , non possono essere utilizzate estensivamente a suo favore, come dallo stesso sollecitato, giacchè riguardano differenti annualità e gli elementi costitutivi delle fattispecie appaiono diversi in ragione dell'autonomia dei differenti accertamenti (Cass. n. 18875/2016) che riguardano annualità molto distanti tra loro (2005, 2008) e rispetto a quella oggetto del presente giudizio (2001).
Le pronunce relative ad annualità diverse non si estendono automaticamente a un diverso accertamento tributario: occorre considerare l’autonomia delle fattispecie e la diversità degli elementi costitutivi.
Massime di principio
- Accertamenti relativi ad annualità fiscali diverse sono autonomi: una decisione favorevole riferita ad altri anni non si estende automaticamente, soprattutto se mutano gli elementi costitutivi o le condizioni di fatto.
- La ricostruzione induttiva dei ricavi e l’uso di percentuali di ricarico devono essere valutati alla luce degli elementi concreti del caso; il giudice deve esaminare le evidenze presuntive rilevanti e spiegare il percorso logico seguito.
- Nel ricorso per cassazione non basta elencare le norme violate: ogni motivo deve essere esposto in modo specifico e argomentato, altrimenti può essere dichiarato inammissibile.
- Una motivazione e un dispositivo apparentemente discordanti vanno letti nel loro complesso; il contrasto non sussiste se la parte della motivazione contestata riguarda una questione preliminare che non modifica la statuizione finale.
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