Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16449/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da un avviso/pretesa fiscale relativa a IMU 2015 per euro 62.871,00, che era stata oggetto di impugnazione da parte del contribuente e accolta in primo grado, con conferma in appello da parte della Commissione tributaria regionale della Campania. L'Agenzia del demanio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la stessa ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo che il Comune intimato aveva annullato in autotutela la pretesa fiscale con provvedimento del 27 dicembre 2022, e chiedeva la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela della pretesa tributaria da parte del Comune intimato e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio. Ha escluso anche l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la compensazione integrale delle spese quando la vicenda processuale si chiude per il venir meno dell'oggetto della controversia.
  • L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile in via interpretativa a ipotesi diverse come l'estinzione per cessata materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.