Cassazione Civile, Ordinanza n. 16449/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un avviso/pretesa fiscale relativa a IMU 2015 per euro 62.871,00, che era stata oggetto di impugnazione da parte del contribuente e accolta in primo grado, con conferma in appello da parte della Commissione tributaria regionale della Campania. L'Agenzia del demanio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la stessa ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo che il Comune intimato aveva annullato in autotutela la pretesa fiscale con provvedimento del 27 dicembre 2022, e chiedeva la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela della pretesa tributaria da parte del Comune intimato e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio. Ha escluso anche l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell'art. 13
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La cessazione della materia del contendere comporta la compensazione integrale delle spese quando la vicenda processuale si chiude per il venir meno dell'oggetto della controversia.
- L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile in via interpretativa a ipotesi diverse come l'estinzione per cessata materia del contendere.
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