Cassazione Civile, Ordinanza n. 25575/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, notificato dall'agente della riscossione per conto dell'ente impositore, con cui veniva intimato il pagamento di somme portate da cinque cartelle esattoriali relative a tributi vari non opposte nei termini. La contribuente contestava davanti al giudice tributario sia la mancata notifica delle cartelle presupposte sia la prescrizione dei crediti sottostanti. In appello la commissione regionale dichiarava cessata la materia del contendere per tre cartelle, annullate per effetto di una sopravvenuta disposizione normativa, e dichiarava prescritte le somme richieste per due cartelle IRPEF e IVA, ritenendo applicabile il termine quinquennale e negando efficacia interruttiva all'istanza di rateazione presentata dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c., sostenendo che per i crediti tributari azionati operasse la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2944 c.c., sostenendo che l'istanza di rateazione dovesse valere come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato con due motivi: omesso esame della nullità della notifica delle due cartelle residue e omessa pronuncia sulla decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il ricorso principale: ha ritenuto corretto il principio per cui l'IRPEF e l'IVA si prescrivono in dieci anni, ma ha distinto gli accessori, soggetti a prescrizione quinquennale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva dichiarato prescritte anche le imposte, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame coerente con i principi affermati. Ha invece respinto il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo in parte infondato e in parte inammissibile il motivo sulla rateazione, perché la CTR aveva accertato in fatto l'assenza di atti interruttivi e, comunque, il decorso del termine quinquennale rendeva maturata la prescrizione rispetto agli accessori; la deduzione di ulteriori intimazioni di pagamento implicava una censura sul fatto non proponibile in cassazione come violazione di legge. Il ricorso incidentale condizionato è stato respinto: il primo motivo era inammissibile perché veicolava una questione giuridica sotto il vizio di omesso esame, e comunque infondato perché la CTR aveva considerato la regolare notifica delle cartelle; il secondo era inammissibile perché investiva una questione assorbita. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata per l'intimazione di pagamento emessa dopo le cartelle non pagate; costituisce il titolo dell'atto impugnato
termine prescrizionale ordinario applicabile ai crediti tributari IRPEF e IVA in assenza di un termine più breve
termine quinquennale applicabile agli interessi; non estensibile al capitale d'imposta in materia tributaria
richiamato nel motivo dell'Agenzia, ma la Corte ribadisce che la prescrizione breve non è esclusa da tale norma nel caso deciso
il riconoscimento del debito può interrompere la prescrizione, ma nel caso concreto l'istanza di rateazione non è stata ritenuta idonea perché la CTR ha escluso in fatto una volontà confessoria efficacia e, comunque, il motivo era in parte inammissibile
richiamato per precisare che l'Agenzia non aveva dedotto una rinuncia tacita alla prescrizione
art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
norma invocata per l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, ritenuta questione assorbita e quindi inammissibile nel ricorso incidentale condizionato
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni amministrative tributarie
base della trattazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi del ricorso principale per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rubrica del motivo incidentale sulla nullità per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente, consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni difensive
art. 54, comma 3, D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
richiamato per stabilire la disciplina temporale del nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
norma posta a fondamento della cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
norma posta a fondamento del rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il giudizio tributario di rinvio
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
consente di rimettere al giudice di rinvio la regolazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione incidentale
Massime di principio
- In materia di riscossione dei crediti erariali per IRPEF e IVA, la prescrizione del capitale è ordinariamente decennale, salvo una diversa previsione specifica; il termine quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. non si applica al tributo in sé, ma può operare per gli accessori.
- Gli interessi sui tributi, pur essendo accessori al momento genetico, acquistano autonomia ai fini della prescrizione e soggiacciono al termine quinquennale.
- Le sanzioni tributarie sono soggette al termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997.
- Il riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. deve emergere in modo univoco; la mera richiesta di rateazione non vale automaticamente come riconoscimento se il giudice di merito accerta la mancanza di una volontà confessoria o di effetti interruttivi.
- Nel giudizio di legittimità la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di una questione giuridica o di una deduzione difensiva.
- Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa in appello è inammissibile quando investe questioni rimaste assorbite, che potranno essere riproposte in sede di rinvio se il ricorso principale viene accolto.
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