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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25575/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, notificato dall'agente della riscossione per conto dell'ente impositore, con cui veniva intimato il pagamento di somme portate da cinque cartelle esattoriali relative a tributi vari non opposte nei termini. La contribuente contestava davanti al giudice tributario sia la mancata notifica delle cartelle presupposte sia la prescrizione dei crediti sottostanti. In appello la commissione regionale dichiarava cessata la materia del contendere per tre cartelle, annullate per effetto di una sopravvenuta disposizione normativa, e dichiarava prescritte le somme richieste per due cartelle IRPEF e IVA, ritenendo applicabile il termine quinquennale e negando efficacia interruttiva all'istanza di rateazione presentata dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c., sostenendo che per i crediti tributari azionati operasse la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2944 c.c., sostenendo che l'istanza di rateazione dovesse valere come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato con due motivi: omesso esame della nullità della notifica delle due cartelle residue e omessa pronuncia sulla decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso principale: ha ritenuto corretto il principio per cui l'IRPEF e l'IVA si prescrivono in dieci anni, ma ha distinto gli accessori, soggetti a prescrizione quinquennale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva dichiarato prescritte anche le imposte, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame coerente con i principi affermati. Ha invece respinto il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo in parte infondato e in parte inammissibile il motivo sulla rateazione, perché la CTR aveva accertato in fatto l'assenza di atti interruttivi e, comunque, il decorso del termine quinquennale rendeva maturata la prescrizione rispetto agli accessori; la deduzione di ulteriori intimazioni di pagamento implicava una censura sul fatto non proponibile in cassazione come violazione di legge. Il ricorso incidentale condizionato è stato respinto: il primo motivo era inammissibile perché veicolava una questione giuridica sotto il vizio di omesso esame, e comunque infondato perché la CTR aveva considerato la regolare notifica delle cartelle; il secondo era inammissibile perché investiva una questione assorbita. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione dei crediti erariali per IRPEF e IVA, la prescrizione del capitale è ordinariamente decennale, salvo una diversa previsione specifica; il termine quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. non si applica al tributo in sé, ma può operare per gli accessori.
  • Gli interessi sui tributi, pur essendo accessori al momento genetico, acquistano autonomia ai fini della prescrizione e soggiacciono al termine quinquennale.
  • Le sanzioni tributarie sono soggette al termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997.
  • Il riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. deve emergere in modo univoco; la mera richiesta di rateazione non vale automaticamente come riconoscimento se il giudice di merito accerta la mancanza di una volontà confessoria o di effetti interruttivi.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di una questione giuridica o di una deduzione difensiva.
  • Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa in appello è inammissibile quando investe questioni rimaste assorbite, che potranno essere riproposte in sede di rinvio se il ricorso principale viene accolto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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