Cassazione Civile, Ordinanza n. 02578/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha contestato al contribuente un reddito d'impresa non dichiarato, ritenendo che dalle movimentazioni bancarie su conti a lui intestati o comunque riconducibili emergesse un'attività sistematica e sommersa di compravendita immobiliare, nonché un ulteriore reddito da capitale derivante da attività di intermediazione finanziaria. Il ricorso per cassazione è articolato in sei motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato le giustificazioni fornite per i prelevamenti, per i quali sarebbe stata sufficiente l'indicazione del beneficiario; (2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per mancato corretto uso della disciplina presuntiva sui versamenti e sui prelevamenti; (3) violazione della medesima norma per avere esteso la presunzione a conti intestati a terzi o cointestati, senza adeguati elementi di intestazione fittizia, con riferimento anche a una delega operativa sulla moglie; (4) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere desunto l'esercizio dell'attività imprenditoriale da una mera congettura sul numero di decreti di trasferimento immobiliare e per aver applicato l'IRAP e la presunzione anche alle uscite; (5) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. per l'applicazione della redditività del 20% ai ricavi accertati in via presuntiva; (6) violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per la pretesa contraddizione tra il recupero a tassazione di somme indicate come restituzioni di prestiti e la loro tassazione, in altra parte, come reddito da capitale prodotto da interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., applicabile al giudizio tributario; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 opera come presunzione legale relativa sia per versamenti sia per prelevamenti, con onere del contribuente di provare che i movimenti sono già stati considerati o sono estranei al reddito, e per i prelevamenti l'indicazione del beneficiario non esaurisce la prova contraria; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché tendeva a una rivalutazione del merito sull'utilizzo dei conti di terzi o cointestati; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti e delle prove sulla sussistenza dell'attività imprenditoriale; ha rigettato il quinto motivo rilevando che la CTR aveva motivato la congruità della percentuale di redditività del 20% in base alla mole delle movimentazioni ingiustificate e ai parametri di imprese analoghe; ha rigettato il sesto motivo osservando che la sentenza impugnata si riferiva logicamente a un'ulteriore attività di intermediazione finanziaria svolta con i proventi dell'attività immobiliare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
costituisce presunzione legale relativa sui movimenti bancari; i versamenti e i prelevamenti possono essere posti a base dell'accertamento se il contribuente non prova che sono già stati considerati o sono estranei al reddito, e per i prelevamenti è necessaria l'indicazione del beneficiario ma ciò può non bastare senza ulteriore prova della estraneità al reddito d'impresa
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento presuntivo del reddito d'impresa sulla base di indizi e ricostruzioni fattuali non meramente congetturali, purché sorrette da un ragionamento presuntivo valutato dal giudice di merito
art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986
consente la tassazione come reddito da capitale delle somme che, secondo la ricostruzione di merito, derivano da attività di intermediazione finanziaria e generano interessi
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in presenza di presunzione legale relativa, l'onere di provare la non imponibilità dei movimenti grava sul contribuente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma in parte dei motivi la censura si risolve in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
il giudizio di cassazione in materia tributaria non ha specialità tale da escludere l'applicazione della disciplina generale sulle impugnazioni, compresa quella della doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i movimenti in entrata e in uscita sui conti del contribuente si presumono riferiti all'attività economica svolta e possono essere recuperati a tassazione come ricavi o componenti reddituali, salvo prova contraria specifica del contribuente.
- Per i prelevamenti bancari la prova contraria non si esaurisce nell'indicazione del beneficiario delle somme, occorrendo dimostrare anche che la movimentazione sia estranea alla produzione del reddito d'impresa o sia già compresa nella base imponibile.
- Quando appello e primo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra le differenze tra le due decisioni.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della denuncia di violazione di legge: resta riservato al giudice di merito l'apprezzamento degli indizi e della loro gravità, precisione e concordanza.
- La determinazione presuntiva del reddito accertato e della relativa percentuale di redditività è censurabile in cassazione solo per vizi giuridici o motivazionali nei limiti consentiti, non per mera insoddisfazione rispetto alla valutazione di congruità compiuta dal giudice di merito.
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