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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33213/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005, emesso a seguito di PVC, con cui l’Ufficio contestava una frode IVA c.d. "carosello" fondata su operazioni soggettivamente inesistenti: beni immessi sul mercato senza fattura, fornitori privi di organizzazione e fatture emesse da soggetti ritenuti interposti. Sulla base di tali rilievi veniva recuperata l’IVA detratta e irrogate sanzioni. La contribuente sosteneva di operare in regime di inversione contabile ex art. 74 d.P.R. 633/1972 e quindi che il recupero della detrazione fosse indebito in assenza di danno erariale. In Cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione delle regole sull’onere della prova e dell’art. 21, co. 7, d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto provata la consapevolezza della frode e l’inesistenza soggettiva delle fatture; (2) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per asserita motivazione carente e per mancata valutazione delle prove contrarie; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge, con doglianze volte a ottenere un riesame del merito; (4) violazione delle norme sull’IVA e sul reverse charge, sostenendo che in inversione contabile l’imposta sarebbe stata una mera partita di giro e non vi sarebbe stato diritto al recupero; (5) violazione delle norme sanzionatorie tributarie e dello Statuto del contribuente, affermando che le violazioni fossero formali e che mancasse la prova della colpevolezza ai fini sanzionatori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, confermando la correttezza della decisione di merito che aveva riconosciuto la partecipazione consapevole della contribuente a una frode IVA mediante fatture soggettivamente inesistenti, anche in base alla restituzione di parte dei corrispettivi ai cedenti. La Corte ha affermato che, anche nel regime di inversione contabile, il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere negato quando il cessionario sia consapevole dell’inesistenza soggettiva della fattura, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, non rilevando l’assenza di perdita di gettito per l’Erario. Ha inoltre confermato l’applicazione delle sanzioni ex art. 6, co. 1, d.lgs. 471/1997, escludendo che si trattasse di mere violazioni formali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia IVA, l’Amministrazione finanziaria può dimostrare l’inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni mediante presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, il contribuente che intenda mantenere la detrazione deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni e la propria estraneità alla frode.
  • L’esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e il pagamento tracciato non bastano, da soli, a provare la realtà dell’operazione quando gli indici raccolti dall’Ufficio depongano per una operazione fittizia.
  • Quando la fattura reca un fornitore fittizio o comunque soggettivamente inesistente, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato se il cessionario era consapevole della frode, oppure avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza rapportata alla sua qualità professionale.
  • Nel reverse charge, il diniego della detrazione non è escluso dal fatto che, in concreto, non vi sia stato rischio di perdita di gettito per l’Erario: ciò che rileva è il mancato rispetto delle condizioni sostanziali del diritto alla detrazione e la partecipazione consapevole a una frode o ad un abuso.
  • Se il cessionario, in regime di inversione contabile, indica consapevolmente in fattura un fornitore fittizio, il diritto alla detrazione non sussiste ove non sia possibile verificare l’effettiva qualità di soggetto passivo del vero cedente e il nesso diretto tra i beni/servizi acquistati e l’operazione fatturata.
  • Le violazioni IVA connesse all’utilizzo consapevole di fatture soggettivamente inesistenti non sono mere violazioni formali: quando è provato l’elemento psicologico, trova applicazione la sanzione prevista per l’illecito sostanziale, non la disciplina di favore per le irregolarità formali.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza sia sorretta da 'doppia conforme' e il ricorrente non indichi specificamente divergenze tra le rationes decidendi dei due gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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