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Sentenza

Sentenza del 26/01/2024 n. 2561 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia principale riguarda l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005: dopo una verifica parziale e un PVC che contestava maggiori ricavi e un maggior reddito imponibile di € 246.954,72, l'Agenzia notificò il 16 dicembre 2010 un avviso di accertamento alla SNC, determinando induttivamente maggiori imposte IRPEF? No: maggiori imposte IVA e IRAP, oltre a interessi e sanzioni. L'accertamento si fondava sull'asserita inattendibilità della contabilità e sulla gestione antieconomica: perdite ripetute e crediti IVA, ricarichi ridotti, picchi di giacenze nel 2005 e redditi dichiarati dai soci ritenuti incongrui rispetto al volume d'affari. La società e A.A. contestavano la motivazione degli avvisi, la legittimità e gli indizi utilizzati per l'accertamento induttivo, in particolare le rimanenze e la situazione patrimoniale dei soci. Nella causa n. 474/2018 A.A. contestava inoltre l'accertamento IRPEF per il 2008, derivante dal disconoscimento della perdita 2005 riportata e utilizzata in compensazione; deduceva vizi della sentenza d'appello e omessa pronuncia sulle contestazioni relative all'accertamento originario.

La decisione

La Cassazione ha riunito le due cause. Per l'anno 2005 ha rigettato integralmente il ricorso della SNC e di A.A.: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato; il secondo e il terzo inammissibili e comunque manifestamente infondati; il quarto inammissibile. La Corte ha ritenuto non necessario che l'Amministrazione confutasse puntualmente ogni deduzione del contribuente, ha confermato che l'antieconomicità non spiegata e il complesso degli elementi indiziari potevano legittimare l'accertamento induttivo, e ha escluso che le censure consentissero una nuova valutazione del merito. La decisione rende definitivo l'accertamento sociale 2005 e, quanto alla posizione di A.A., anche quello personale per lo stesso anno. Per il 2008 il ricorso di A.A. è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse, poiché l'accertamento dipendeva da quello sociale 2005 ormai definitivo e i motivi non riguardavano autonomi profili personali. I contribuenti sono stati condannati in solido, nella causa 6840/2015, a rifondere all'Agenzia € 7.600 oltre spese prenotate a debito; A.A. è stato condannato, nella causa 474/2018, a rifondere € 3.100 oltre spese prenotate a debito. Per entrambi i ricorsi è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto -pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    L'accertamento induttivo può essere legittimato da una condotta manifestamente antieconomica; spetta al contribuente fornire spiegazioni e prove idonee. La regolarità formale della contabilità non impedisce la rettifica se il comportamento economico e gli altri elementi disponibili ne rendono inattendibili i risultati.

  • Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto -pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Il principio dell'accertamento induttivo e dell'onere del contribuente di spiegare una condotta antieconomica vale anche per la rettifica IVA.

  • Art. 2727 del codice civile

    La norma è richiamata nel motivo sulla prova presuntiva, ma la Corte non ne enuncia un'interpretazione autonoma: respinge la censura perché mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non si confronta adeguatamente con l'insieme delle ragioni della CTR.

  • Art. 2729 del codice civile

    La Corte non formula una regola autonoma sui requisiti delle presunzioni semplici; ritiene che gli elementi dell'accertamento dovessero essere valutati nel loro complesso e che i ricorrenti non avessero confutato la motivazione di merito.

  • Art. 2909 del codice civile

    con conseguente pieno e reale dispiegarsi, nell'attualità, relativamente a quest'ultima, degli effetti vincolanti del giudicato ai sensi dell' art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato formatosi sull'accertamento sociale 2005 vincola la controversia dipendente relativa al socio, quando quest'ultima deriva dall'accertamento societario e non presenta censure autonome riferite alla posizione personale.

  • Art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è richiamata nel contesto della richiesta di sospensione del giudizio dipendente; la Cassazione decide la causa in base al successivo giudicato sulla controversia pregiudicante e non sviluppa un'interpretazione autonoma dell'articolo.

  • Art. 295 del codice di procedura civile

    È richiamato nel giudizio di merito per la sospensione della causa dipendente. La pronuncia d'appello aveva escluso la necessità della sospensione dopo la decisione della causa pregiudicante in secondo grado; la Cassazione dichiara poi inammissibile il ricorso 2008 per il sopravvenuto giudicato sulla causa principale.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile

    La Corte applica i limiti del giudizio di legittimità: non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito né denunciare come omesso esame la mancata considerazione di allegazioni e prove anziché di un fatto storico decisivo.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dando atto, ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei predetti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Una gestione che appare stabilmente antieconomica può costituire, insieme agli altri indizi, base per un accertamento induttivo anche se la contabilità è formalmente regolare. Il contribuente deve offrire spiegazioni concrete e documentate delle scelte e dei risultati economici contestati.
  • Le perdite reiterate, i crediti IVA, i margini ridotti e le anomalie di magazzino vanno valutati nel loro quadro complessivo: contestare isolatamente un singolo indizio non basta se restano senza risposta gli altri elementi ritenuti rilevanti dal giudice.
  • Chi impugna un accertamento fondato su picchi di giacenza deve giustificarli con elementi specifici e quantitativi, riferiti ai prodotti, ai tempi di conservazione e alle effettive esigenze di approvvigionamento; richiami generici alla stagionalità o alla domanda non sono necessariamente sufficienti.
  • L'Amministrazione deve rendere comprensibili le ragioni fattuali e giuridiche dell'accertamento, ma non è tenuta a confutare punto per punto ogni deduzione del contribuente, se la motivazione complessiva consente di comprendere il fondamento della pretesa.
  • In Cassazione non si può ottenere una nuova ponderazione delle prove o riproporre semplicemente la ricostruzione fattuale preferita: occorre individuare un preciso errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo e confrontarsi con l'intera motivazione impugnata.
  • Quando l'accertamento personale del socio dipende integralmente da quello della società e non sono dedotti vizi autonomi della posizione individuale, il giudicato sull'accertamento sociale può definire anche la controversia del socio; una volta sopravvenuto tale giudicato, il ricorso dipendente può perdere interesse.

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