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Sentenza

Sentenza del 13/06/2024 n. 16516 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per il 2006, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA, contestando ricavi non dichiarati e fatture per operazioni inesistenti; tra gli importi indicati nel ricorso figurava un recupero IVA di 40.564 euro. La CTP di Napoli aveva accolto parzialmente il ricorso della società. L’Agenzia aveva appellato, ma la CTR della Campania aveva rigettato l’appello ritenendo che mancassero motivi specifici e che le deduzioni sulla motivazione della sentenza di primo grado fossero comunque infondate. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello indicava le contestazioni alle decisioni sui redditi, sulle fatture fittizie e sul recupero IVA; omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sui motivi di merito; violazione delle norme sull’accertamento IRES, IRAP e IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: l’appello tributario non può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità se dal suo complesso emerge in modo chiaro e univoco la volontà di contestare la decisione e le ragioni della doglianza, anche mediante una formulazione sintetica o la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Campania n. 2838/15/15 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti: la Cassazione non ha deciso nel merito la fondatezza dell’accertamento né delle contestazioni fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, cit., non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

    La specificità dei motivi d’appello va valutata in modo non formalistico: è sufficiente che dall’atto, considerato nel suo complesso, risultino comprensibili la richiesta rivolta al giudice e le ragioni della contestazione. Anche la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può assolvere l’onere, se manifesta la volontà di ottenere il riesame della causa.

  • Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile

    Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.

    La disposizione che prevede l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità, in quanto limita l’accesso alla giustizia, è di carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è stata invocata dall’Agenzia per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sui motivi di merito, ma la Cassazione ha dichiarato assorbito il relativo motivo e non ne ha accertato la violazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le disposizioni sono state richiamate per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione: i primi due denunciavano errori processuali e il terzo violazione di legge. La decisione ha accolto il primo motivo ai sensi del n. 4; gli altri sono rimasti assorbiti.

  • Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è stata richiamata nel terzo motivo, relativo alla disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi; il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha esaminato la fondatezza.

  • Art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è stata richiamata nel terzo motivo, relativo all’accertamento parziale delle imposte sui redditi; il motivo è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.

  • Art. 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La norma è stata indicata nel terzo motivo in relazione alla pretesa IRAP; la Cassazione non l’ha esaminata, avendo dichiarato assorbito il motivo.

  • Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma è stata indicata nel terzo motivo in relazione alla rettifica IVA; la Cassazione non l’ha esaminata perché il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello non deve necessariamente articolare in forma rigorosa e separata ogni censura: è sufficiente che, considerando l’atto nel suo insieme, siano identificabili la decisione contestata, la richiesta al giudice d’appello e le ragioni della contestazione.
  • La riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado può integrare motivi specifici d’appello, se esprime la volontà di contestare la decisione e di ottenere il riesame della controversia.
  • L’inammissibilità per difetto di specificità è una sanzione da applicare restrittivamente; non va dichiarata quando l’atto consente di comprendere senza equivoci l’oggetto e il senso dell’impugnazione.
  • La cassazione con rinvio per un errore processuale sull’ammissibilità dell’appello non decide automaticamente la fondatezza della pretesa tributaria: le questioni di merito restano da esaminare dal giudice di rinvio.

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