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Sentenza

Sentenza del 13/06/2024 n. 16528 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2008, con recuperi di IRES, IRAP e IVA, emesso sul presupposto che Eurometal fosse una «cartiera» che emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e svolgesse anche attività di vendita di rottami con ricavi non dichiarati. L’Agenzia ha dedotto due motivi: (1) omessa pronuncia della CTR sui recuperi IVA, compresa l’IVA a debito di 83.246,33 euro contestata per omessa dichiarazione annuale; (2) violazione delle norme sull’accertamento, perché la CTR aveva ritenuto illegittima la ricostruzione analitico-induttiva del reddito, pur riconoscendo l’inattendibilità della contabilità, contestando l’utilizzo dei dati relativi ad acquisti e rimanenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la CTR aveva esaminato soltanto i rilievi relativi alle imposte dirette e non aveva deciso l’autonoma questione IVA: non poteva ravvisarsi un rigetto implicito, sicché la sentenza era affetta da omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Quanto al secondo, ha chiarito che l’inattendibilità complessiva delle scritture può fondare un accertamento analitico-induttivo, basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, e non impone necessariamente il ricorso all’accertamento induttivo puro. Nel caso concreto era ragionevole utilizzare i dati contabili di acquisti e rimanenze, nonostante l’inattendibilità relativa soprattutto alle vendite: l’Ufficio aveva calcolato il costo del venduto dalle rimanenze iniziali e dagli acquisti, sottraendo le rimanenze finali, e applicato un ricarico del 10%. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR della Campania n. 11122/32/15 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    In altri termini, la CTR si è occupata soltanto dei rilievi relativi alle imposte dirette ma ha trascurato completamente quello attinente all'IVA che costituisce oggetto di una domanda del tutto autonoma, cosicché non ricorre un rigetto implicito ( Cass. n. 12131 del 2023 ) e la sentenza risulta viziata da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle autonome domande e questioni devolute: la decisione sui rilievi relativi alle imposte dirette non vale come decisione implicita sulla distinta pretesa IVA.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39 , comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600, del 1973 , cioè gravi, precise e concordanti

    L’inattendibilità complessiva della contabilità può giustificare l’accertamento analitico-induttivo; questo metodo richiede presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    richiedendo l'accertamento induttivo "puro", che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. "supersemplici" prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall'art. 39 comma 2 cit.

    L’accertamento induttivo puro, che ammette presunzioni prive dei requisiti ordinari, è consentito soltanto quando ricorre una delle condizioni tassativamente previste dal comma 2.

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    ma anche laddove ricorrano i presupposti, l'accertamento induttivo "puro" costituisce una "facoltà" per l'Amministrazione che può prescindere anche solo "in parte" dalle scritture contabili e dal bilancio.

    Anche in presenza dei presupposti per l’induttivo puro, l’Amministrazione può scegliere di non avvalersene integralmente e utilizzare, in tutto o in parte, le scritture contabili.

  • Art. 25 D.Lgs. n. 446/1997

    La disposizione è indicata tra le norme rilevanti per la censura relativa alla ricostruzione della base imponibile IRAP; il brano non ne riporta una specifica interpretazione autonoma.

  • Art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata tra le norme rilevanti per la contestazione dell’accertamento IVA; la decisione di cassazione sul punto IVA riguarda però l’omessa pronuncia della CTR e non espone una distinta interpretazione sostanziale dell’articolo.

  • Art. 109 TUIR

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dall’Agenzia sulla determinazione del reddito d’impresa; nel brano non è formulata una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando il ricorso comprende pretese fiscali autonome per tributi diversi, il giudice deve pronunciarsi su ciascuna: la trattazione delle imposte dirette non implica di per sé una decisione sulla pretesa IVA.
  • La contabilità complessivamente inattendibile non comporta automaticamente l’esclusione di ogni dato contabile. Nel metodo analitico-induttivo possono essere utilizzati dati ritenuti affidabili, purché la ricostruzione sia ragionevole e fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Il ricorso all’accertamento induttivo puro richiede la ricorrenza di una delle specifiche condizioni di legge; anche allora l’Amministrazione può scegliere di utilizzare parzialmente le scritture contabili.
  • L’inattendibilità può riguardare specifiche componenti della contabilità: se le irregolarità accertate riguardano soprattutto le vendite, l’utilizzo di dati relativi ad acquisti e rimanenze non è irragionevole per ciò solo, specialmente se provengono dalla stessa contribuente.

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