Sentenza del 13/06/2024 n. 16495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2009, che recuperava IVA per 14.753 euro in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e disconosceva componenti negativi per 11.989.597,71 euro, relativi ad acquisti di beni destinati alla rivendita oggetto di autofatturazione. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Campania aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ha impugnato la sentenza in Cassazione con due motivi: nullità per motivazione apparente, perché la CTR aveva ragionato come se l’accertamento riguardasse ricavi non dichiarati determinati induttivamente; e violazione dell’art. 112 c.p.c., perché non aveva deciso sui recuperi effettivamente contenuti nell’avviso, concentrandosi su una diversa fattispecie.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che la motivazione della CTR era inconferente rispetto ai recuperi contestati e non consentiva di comprendere il fondamento della decisione: la CTR aveva valutato una ricostruzione induttiva di ricavi non dichiarati che non costituiva l’oggetto dell’accertamento, omettendo di decidere sui fatti realmente dedotti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In questo caso la motivazione resa è solo apparente, perché non rende "percepibile il fondamento della decisione" e le argomentazioni addotte, del tutto inconferenti, son "obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" rispetto al reale thema decidendum.
La sentenza è nulla quando la motivazione è soltanto apparente: deve rendere riconoscibile il percorso logico che collega la decisione alle questioni effettivamente sottoposte al giudice.
Art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell' art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata.
La garanzia costituzionale richiede una motivazione effettiva e comprensibile. In Cassazione il controllo è limitato ai vizi radicali che emergono dalla sentenza stessa, tra cui l’apparenza o l’incomprensibilità della motivazione.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e sui fatti che ne costituiscono l’oggetto; decidere sulla base di una fattispecie diversa da quella dedotta comporta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per Cassazione per nullità della sentenza, inclusi i vizi di motivazione apparente e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012
È noto che a seguito della modifica dell' art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come riformulato dall' art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.
Il motivo di ricorso previsto dal n. 5 non apre un riesame generale della motivazione: il controllo di legittimità resta circoscritto alle anomalie motivazionali che incidono sul minimo costituzionale.
Massime di principio
- La motivazione di una decisione tributaria deve confrontarsi con l’atto impugnato e con i recuperi che ne costituiscono l’oggetto; esaminare una diversa modalità di accertamento non equivale a decidere la controversia.
- Una motivazione è apparente quando le ragioni esposte sono inconferenti rispetto alla questione concreta e non permettono di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di decidere sui fatti e sulle pretese effettivamente dedotti, senza sostituirli con una fattispecie diversa.
- In Cassazione il controllo della motivazione non consente, di regola, una nuova valutazione delle prove: rilevano le anomalie radicali desumibili dal testo della sentenza, come l’assenza, l’apparenza, la contraddittorietà irriducibile o l’incomprensibilità della motivazione.
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