Sentenza del 13/06/2024 n. 1722 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva in parte annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015. L'avviso contestava alla contribuente l'utilizzo di n.12 fatture emesse da una società 'cartiera' (xx xxx Srl) per operazioni soggettivamente inesistenti, con indebita detrazione IVA (€75.528,89), indebita deduzione di costi ai fini IRES (€152.311,40) e rettifica della base imponibile IRAP. L'Ufficio aveva acquisito PVC della Guardia di Finanza e delle Dogane che evidenziavano un meccanismo di frode (missing trader / carosello) e la carenza di struttura operativa della cedente; l'Agenzia ha impugnato la decisione di primo grado ritenendo che l'amministrazione avesse fornito indizi gravi, precisi e concordanti tali da invergere l'onere della prova e dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, dell'inserimento nella frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'Ufficio avesse assolto il proprio onere probatorio mediante elementi fattuali e indiziari gravi, precisi e concordanti da cui emergeva che la cedente era una 'cartiera' e che la contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza della frode. Richiamando la normativa processuale (art. 7 D.Lgs. 546/1992, comma 5‑bis) e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha confermato l'avviso di accertamento nella sua parte impugnata e ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese di lite (€2.500,00 per il primo grado e €3.000,00 per il secondo grado).
Norme richiamate
Norma richiamata a proposito dell'IVA: l'Amministrazione ha contestato l'indebita detrazione dell'IVA per fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto fondata la contestazione sulla base degli indizi raccolti.
Richiamato relativamente alla deducibilità dei costi ai fini IRES: l'Ufficio ha contestato la deduzione di costi da sovrafatturazione, la Corte ha ritenuto che, dimostrata la frode e la conoscenza/colmabile consapevolezza del contribuente, i costi non sono deducibili per violazione del principio dell'inerenza.
D.Lgs. 546/1992, art. 7 (comma 5‑bis)
La novella processuale conferma la possibilità di utilizzare presunzioni semplici nel processo tributario e non esclude l'inversione dell'onere della prova quando l'Amministrazione fornisce indizi gravi, precisi e concordanti; spetta poi al contribuente provare il contrario.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: chi vuole affermare l'esistenza di fatti storici deve provarli, ma in ambito tributario l'Amministrazione può puntualizzare il proprio convincimento mediante presunzioni che impongono al contribuente l'onere della prova contraria.
Legge 537/1993, art. 14 comma 4‑bis (come modificato dal D.L. 16/2012)
Disciplina la deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti: secondo la giurisprudenza citata e richiamata, i costi possono essere dedotti salvo che contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza o riguardino beni/servizi direttamente usati per reati non colposi; tuttavia se il contribuente è consapevole della frode i costi sono indeducibili.
Cass. sent. 39541/2017
Principio secondo cui i costi fatturati per operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotti se il contribuente era consapevole della falsità dei documenti (violazione del principio di inerenza).
Cass. ord. 13844/2020 e altre pronunce (es. 26461/2014, 17788/2018, 13803/2014, 18232/2016, 20875/2017)
Giurisprudenza consolidata richiamata per i principi su inversione dell'onere della prova, significato estensivo di 'operazioni inesistenti' e sulla necessità per l'Amministrazione di fornire indizi gravi, precisi e concordanti per sostenere l'accertamento; una volta raggiunta tale soglia, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fornisce indizi gravi, precisi e concordanti (es. PVC, assenza di struttura operativa del cedente, anomalie nei flussi), si realizza una presunzione che inverta l'onere della prova: il contribuente deve dimostrare la propria estraneità e buona fede.
- Il concetto di 'operazioni inesistenti' è ampio e comprende anche operazioni non regolarmente effettuate in tutto o in parte; non è limitato all'inesistenza assoluta.
- I costi fatturati per operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti solo se rispettano i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; se il contribuente è consapevole della frode, tali costi sono indeducibili per violazione del principio di inerenza.
- In presenza di rischi di frode 'carosello' è essenziale che il cessionario compia adeguate verifiche (diligenza minima/documentazione) al fine di poter dimostrare la propria buona fede in caso di contestazione.
- La prova documentale della formale regolarità contabile o dei pagamenti non è di per sé sufficiente a dimostrare la buona fede se sussistono indizi gravi che evidenziano la partecipazione alla frode.
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