Sentenza del 13/06/2024 n. 769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un invito al pagamento del contributo unificato emesso dalla Segreteria del TAR per il mancato versamento relativo ai motivi aggiunti depositati dalla D.D. S.p.A. nel giudizio amministrativo. Con il ricorso introduttivo la società aveva impugnato l'esclusione dalla gara; con motivi aggiunti ha impugnato successivamente l'aggiudicazione a terzi e la segnalazione all'ANAC. La CTP di Firenze aveva annullato l'invito al pagamento ritenendo che i motivi aggiunti non avessero determinato un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia. Il TAR ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 6-bis, D.P.R. n. 115/2002 sostenendo che i motivi aggiunti introducevano "domande nuove" (atti diversi) e quindi davano luogo all'obbligo del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello del TAR, riformando integralmente la decisione della CTP. Ha ritenuto che i motivi aggiunti abbiano effettivamente esteso l'impugnativa ad atti diversi e autonomamente lesivi (l'aggiudicazione e la segnalazione all'ANAC), configurando così una "domanda nuova" e un ampliamento del petitum che fa sorgere l'obbligo del contributo unificato. Di conseguenza è stata confermata la legittimità dell'invito al pagamento, è stato rigettato il ricorso della contribuente e la società è stata condannata a rifondere al TAR le spese dei due gradi di giudizio (liquidate in 100 euro per ciascun grado, oltre spese generali e accessori di legge).
Norme richiamate
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, art. 13, co. 6-bis
Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove
La norma equipara ai fini del contributo unificato i motivi aggiunti che introducono "domande nuove" al ricorso autonomo; pertanto se i motivi aggiunti impugnano atti diversi e autonomamente lesivi sorge l'obbligo del contributo.
Codice del processo amministrativo, art. 43 (terzo comma)
Le regole sul "motivo aggiunto" e sulla "domanda nuova" del codice amministrativo sono richiamate per delineare quando i motivi aggiunti costituiscono una domanda autonoma e devono essere trattati come tale ai fini del contributo.
Circolare Segretariato Generale Giustizia Amministrativa n. 20766/2015
ogni volta che con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore "oggetto" del giudizio
Chiarisce l'interpretazione amministrativa secondo cui l'impugnazione con motivi aggiunti di provvedimenti ulteriori configura un oggetto distinto del giudizio, giustificando l'assoggettamento al contributo.
Giurisprudenza (Cassazione civ., sez. trib., 27/10/2020 nn. 23528-23530; CTR varie)
La giurisprudenza consolidata considera dovuto il contributo per motivi aggiunti che introducono domande nuove o impugnano atti diversi, confermando l'interpretazione applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- I motivi aggiunti sono esenti dal contributo solo se si limitano ad aggiungere ragioni a sostegno delle domande già proposte (stesse azioni e stessi atti impugnati).
- Se i motivi aggiunti introducono "domande nuove" ossia impugnano distinti atti amministrativi o azioni diverse (annullatorie, accertatorie, risarcitorie), si configura un ampliamento del petitum e il contributo unificato è dovuto come se si fosse proposto un ricorso autonomo.
- La scelta tecnica del ricorrente (motivi aggiunti o ricorso autonomo) non può incidere sulla nascita dell'obbligo tributario: la legge determina il presupposto d'imposta in base alla natura della domanda, non alla volontà processuale.
- Per decidere se i motivi aggiunti comportano obbligo di contributo, valutare se vengono impugnati atti 'autonomamente lesivi' diversi da quelli originari e se il thema decidendum si amplia in modo significativo.
- In caso di dubbio pratico: o si verifica attentamente la qualificazione dei motivi aggiunti alla luce dell'art. 43 c.p.a. e dell'art. 13 DPR 115/2002, oppure è prudente effettuare il pagamento del contributo o prevedere la sua contestazione con idonea difesa procedurale, tenendo presente la consolidata giurisprudenza che richiede il versamento quando siano "domande nuove".
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