Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/06/2024 n. 16498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2007, con recuperi di IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio sosteneva che la società fosse una «cartiera», utilizzata tra il 2005 e il 2009 per emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e che svolgesse anche attività di vendita di rottami con ricavi non dichiarati. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della società; la CTR della Campania aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, pur rilevando l’uso della società per operazioni fittizie e l’inattendibilità della contabilità. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) omessa pronuncia sui recuperi IVA, autonomi rispetto alle contestazioni sulle imposte dirette; (2) violazione delle norme sull’accertamento, perché la CTR aveva ritenuto che l’inattendibilità complessiva della contabilità impedisse l’accertamento analitico-induttivo e aveva censurato l’uso dei dati contabili relativi ad acquisti e rimanenze.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha stabilito che la CTR si era pronunciata soltanto sui ricavi e sulle imposte dirette, senza decidere la distinta domanda relativa all’IVA: non vi era rigetto implicito e ricorreva omessa pronuncia. Quanto al secondo, ha chiarito che l’inattendibilità complessiva delle scritture può giustificare l’accertamento analitico-induttivo, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; l’accertamento induttivo «puro», basato anche su presunzioni prive di tali requisiti, richiede invece una delle condizioni tassative previste dalla legge. L’Ufficio può inoltre utilizzare, anche in presenza di contabilità inattendibile, dati provenienti dalla stessa contribuente, purché la ricostruzione sia ragionevole e rispettosa della capacità contributiva. Nel caso concreto era stato considerato il costo del venduto ricavato da rimanenze iniziali e acquisti, sottraendo le rimanenze finali, e applicato un ricarico del 10%. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sul merito dei recuperi fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    In altri termini, la CTR si e occupata soltanto dei rilievi relativi alle imposte dirette ma ha trascurato completamente quelli attinenti all'IVA che costituiscono oggetto di una domanda del tutto autonoma, cosicché non ricorre un rigetto implicito ( Cass. n. 12131 del 2023 ) e la sentenza risulta viziata da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle autonome domande sottoposte al suo esame. La trattazione delle contestazioni relative alle imposte dirette non vale, in assenza di una decisione riconoscibile, come rigetto implicito della distinta domanda riguardante l’IVA.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    Ciò non corrisponde al dato normativo perché il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39 , comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973 , cioè gravi, precise e concordanti ( Cass. n. 22184 del 2020 ; Cass. n. 35713 del 2022 ; Cass. n. 14288 del 2016 )

    L’inattendibilità complessiva delle scritture contabili non impone, da sola, di abbandonare ogni dato contabile né impedisce l’accertamento analitico-induttivo. Tale metodo si fonda su presunzioni che devono essere gravi, precise e concordanti.

  • Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiedendo l'accertamento induttivo "puro", che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. "supersemplici" prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall'art. 39 comma 2 cit. ( Cass. n. 17244 del 2021 ; Cass. n. 2581 del 2021 ; Cass. n. 19191 del 2019 ); ma anche laddove ricorrano i presupposti, l'accertamento induttivo "puro" costituisce una "facoltà" per l'Amministrazione che può prescindere anche solo "in parte" dalle scritture contabili e dal bilancio.

    Il metodo induttivo puro è utilizzabile quando ricorre almeno una delle condizioni tassativamente previste dalla norma; consente l’uso di presunzioni non qualificate, ma costituisce una facoltà dell’Amministrazione, che può anche prescindere solo parzialmente dalle scritture.

  • Art. 109 TUIR

    Né è richiesta alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, purché la ricostruzione avvenga sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva ( Cass. n. 1506 del 2017 ; Cass. n. 19191 del 2029).

    La Corte ammette l’impiego di dati contabili o dichiarativi del contribuente anche se la contabilità nel suo complesso è inattendibile, purché la ricostruzione del reddito sia ragionevole e rispetti la capacità contributiva. Il principio è richiamato dalla decisione nell’esaminare la censura fondata anche sull’art. 109 TUIR.

  • Art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    La norma è compresa tra quelle invocate dall’Agenzia nel motivo relativo alla legittimità dell’accertamento IVA; la Corte accoglie la censura per omessa pronuncia sul distinto recupero IVA, senza formulare nel provvedimento un’interpretazione specifica dell’articolo.

  • Art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    La norma è compresa tra quelle invocate dall’Agenzia nel motivo relativo ai metodi di accertamento; la decisione non ne offre un’interpretazione autonoma, ma chiarisce la distinzione tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro.

  • Art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    La norma è compresa tra quelle invocate dall’Agenzia in relazione all’accertamento dell’IRAP; la Corte non ne espone una specifica interpretazione, concentrandosi sui metodi di ricostruzione del reddito e sull’omessa pronuncia in materia IVA.

Massime di principio

  • La decisione su una categoria di imposte non equivale automaticamente alla decisione su un’altra: se le domande sono autonome, il giudice deve pronunciarsi separatamente; l’omissione può integrare violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La contabilità complessivamente inattendibile può comunque contenere singoli dati utilizzabili per ricostruire il reddito. L’Amministrazione può impiegarli se la ricostruzione risultante è ragionevole e coerente con la capacità contributiva.
  • L’accertamento analitico-induttivo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti. L’accertamento induttivo puro, che ammette presunzioni prive di tali requisiti, presuppone invece una delle condizioni tassative stabilite dalla legge.
  • La qualificazione dell’impresa come «cartiera» o l’inattendibilità delle vendite non rendono automaticamente inutilizzabili i dati relativi ad acquisti e rimanenze: occorre valutare la pertinenza e la ragionevolezza del loro impiego nella ricostruzione fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.