Cassazione Civile, Ordinanza n. 29929/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per escutere una polizza fideiussoria rilasciata nell'interesse di una società in liquidazione e in favore del Ministero dello Sviluppo Economico. La compagnia assicurativa ha proposto opposizione contro la cartella, ottenendo in primo grado l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di inesistenza del diritto a riscuotere la polizza, con condanna in solido del Ministero e dell'agente della riscossione alle spese. L'agente della riscossione ha appellato solo la statuizione sulle spese, sostenendo: che il Ministero fosse l'unico soggetto legittimato a contraddire; che esso fosse un mero concessionario chiamato in causa d'ufficio; che le spese dovessero essere compensate; e che il giudice d'appello avesse omesso di pronunciare sui motivi di appello, in particolare sulla compensazione e sull'asserito mutamento giurisprudenziale. In cassazione sono stati proposti tre motivi, tutti centrati sulla regolazione delle spese e sulla pretesa omissione di pronuncia, con dedotta violazione delle norme processuali e di riscossione richiamate nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la sentenza impugnata si era uniformata a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, l'agente della riscossione risponde delle spese verso l'opponente vittorioso in base al principio di causalità. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che non vi era stato alcun significativo mutamento giurisprudenziale idoneo a giustificare la compensazione, e che la corte di merito aveva implicitamente esaminato e rigettato le censure applicando il medesimo principio di causalità. Nel dispositivo la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure non offrono elementi per confermare o mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La ricorrente lo invoca per dedurre violazione di norme sostanziali sulla riscossione e sulla regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello.
Richiamato nel ricorso insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro della dedotta nullità.
Richiamati per contestare la mancata compensazione delle spese di lite.
Richiamato dalla corte di merito per escludere la tempestività della domanda di manleva verso il Ministero.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 12, 24 e 25
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sul soggetto legittimato e sulla regolazione delle spese nella riscossione.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 39
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle norme sulla riscossione.
Richiamato dalla ricorrente quanto al ruolo del concessionario/agente della riscossione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, l'agente della riscossione può essere condannato alle spese in favore dell'opponente vittorioso, perché ciò che rileva verso il terzo è il principio di causalità e non soltanto il rapporto interno con l'ente impositore.
- La circostanza che l'agente della riscossione agisca su richiesta dell'ente creditore e compia atti dovuti non lo sottrae, nei rapporti esterni con l'opponente, alla responsabilità per le spese del processo se l'iniziativa esecutiva ha reso necessaria la lite.
- La compensazione delle spese non può fondarsi su un preteso mutamento giurisprudenziale se, al momento della decisione, l'orientamento della Corte è già consolidato nel senso della condanna dell'esattore secondo causalità.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza esaminare analiticamente ogni argomento, rigetta implicitamente la censura applicando il principio di diritto che governa la controversia.
- Ai fini della regolazione delle spese nei giudizi di riscossione, il soggetto che ha dato causa all'instaurazione del processo sopporta le conseguenze economiche della lite, indipendentemente dalla posizione processuale degli altri convenuti o dai rapporti interni tra questi.
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