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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00009/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza volto a ottenere l’integrale esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione finanziaria al rimborso del 90% delle imposte dirette relative agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore di contribuenti residenti in un Comune colpito dal sisma del 1990. La ricorrente deduceva di avere ricevuto solo un rimborso parziale e chiedeva i provvedimenti necessari per l’ottemperanza piena. In cassazione impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato il ricorso di ottemperanza, articolando due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 e del correlato provvedimento direttoriale, lamentando che il giudice non avesse verificato se le risorse stanziate fossero effettivamente insufficienti e se, solo in caso di superamento della dotazione complessiva, potesse operare la riduzione al 50% o la mancata erogazione; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’Agenzia non avesse provato che le istanze di rimborso eccedessero i fondi disponibili e che il giudice avesse impropriamente valorizzato il solo provvedimento direttoriale senza accertare l’esatto assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi perché la ricorrente, con memoria, ha dichiarato di avere ricevuto il saldo del rimborso dovuto in data 24.12.2024 e di non avere più interesse alla decisione. La Corte ha ritenuto che tale sopravvenuto difetto di interesse, pur non essendo stata formalmente comunicata la rinuncia alle altre parti e quindi non potendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, renda comunque il ricorso inammissibile. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso e compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede non evocata nel ricorso per cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    usato in via analogica per affermare che, in difetto dei requisiti formali della rinuncia, non si determina l’estinzione del processo ma il venir meno dell’interesse alla decisione

  • art. 2697 c.c.

    invocato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova circa la sufficienza o insufficienza delle risorse stanziate per i rimborsi

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017

    invocato dalla ricorrente come disciplina rilevante per la quantificazione e la possibile riduzione dei rimborsi dovuti

  • L. n. 123/2017

    legge di conversione del D.L. n. 91/2017, richiamata insieme alla norma principale censurata

  • artt. 23 e 53 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità e della necessità di verificare la base legale e la capacità contributiva nella disciplina del rimborso

  • artt. 3 e 5 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura relativa all’erroneo riparto dell’onere probatorio e alla disciplina del rimborso

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente dichiara di avere ottenuto integralmente il bene della vita richiesto e manifesta di non avere più interesse alla decisione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se non ricorrono i presupposti formali della rinuncia al ricorso.
  • La mancanza dei requisiti formali della rinuncia ex art. 390 c.p.c. impedisce la declaratoria di estinzione, ma non esclude che la Corte ravvisi il definitivo venir meno dell’interesse ad agire o a proseguire il giudizio.
  • In presenza di un giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea del titolo da parte dell’Amministrazione può rendere priva di utilità la decisione sul ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva negato l’ottemperanza.
  • La contestazione sull’insufficienza delle risorse stanziate e sull’onere di provarne l’esaurimento resta assorbita se il ricorrente perde interesse alla decisione per avere comunque ricevuto il pagamento integrale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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