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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27299/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a un autoveicolo, emesso in ragione di quattro cartelle di pagamento per tributi e accessori riferiti ad anni d'imposta 2008 e 2009. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello è stato confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che una cartella sarebbe stata notificata come irreperibilità assoluta senza le necessarie ricerche e che due cartelle sarebbero state notificate come irreperibilità relativa senza prova dell'invio/ricezione della raccomandata informativa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel rilascio di una carta d'identità successiva con il medesimo indirizzo della cartella contestata; 3) violazione delle norme sulla legittimazione passiva, deducendo che l'Agenzia delle Entrate fosse legittimata perché si contestava la pretesa tributaria; 4) violazione dell'obbligo di motivazione del preavviso di fermo, ritenuto insufficiente il mero richiamo alle cartelle non allegate; 5) vizio di motivazione della sentenza per asserita incomprensibilità; 6) violazione del giudicato esterno, assumendo che in altro giudizio fosse stata annullata per mancata notifica una misura cautelare fondata sulle medesime cartelle; 7) omesso esame della sentenza resa in quel giudizio parallelo. La ricorrente ha anche chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una successiva revocazione, ma senza prova idonea del giudicato di tale decisione.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere per difetto di prova del passaggio in giudicato della decisione invocata. Ha dichiarato fondato il terzo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo sul giudicato esterno, perché il giudicato si era formato dopo la proposizione dell'appello ma prima dell'udienza di discussione e non risultava tempestivamente dedotto nel merito. Ha rigettato il quinto motivo sulla motivazione, ritenendo la sentenza sufficientemente motivata, e il quarto motivo sul difetto di motivazione del preavviso di fermo, considerato congruamente motivato per relationem agli atti presupposti. Ha accolto il primo motivo relativo alla notificazione delle cartelle: per la cartella notificata come irreperibilità assoluta mancavano le indicazioni delle ricerche svolte dal notificante; per le altre due cartelle, notificate come irreperibilità relativa, la CTR aveva omesso di verificare i profili relativi alla raccomandata informativa, valutandole erroneamente come irreperibilità assoluta. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notificazione per irreperibilità assoluta richiede il deposito dell'atto in casa comunale e l'affissione all'albo, ma il notificante deve indicare le ricerche effettuate; la mera formula prestampata con espressioni generiche rende invalida la notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione per irreperibilità relativa e agli adempimenti successivi al deposito.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione per irreperibilità assoluta.

  • art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che l'esattore ha generale legittimazione passiva nelle controversie sulla riscossione; l'ente creditore non può essere escluso quando la lite investe anche la pretesa sostanziale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul difetto di motivazione e sul diritto di difesa.

  • artt. 36-bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati dalla ricorrente in relazione all'obbligo motivazionale degli atti tributari presupposti.

  • artt. 24, 25 e 50 d.P.R. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamati dalla ricorrente in tema di motivazione della pretesa tributaria e dell'atto impugnato.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione degli atti relativi all'IVA.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente per la medesima censura sulla motivazione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sull'obbligo di motivazione degli atti tributari.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza radicale della motivazione integra nullità della sentenza, non il semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di giudicato esterno.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato esterno e definitività della decisione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul giudicato esterno e sull'applicazione delle regole processuali civili al processo tributario.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    L'esattore deve chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La prova del giudicato esterno richiede anche la certificazione da cui risulti che la pronuncia non è soggetta a impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla riscossione, il concessionario/esattore è normalmente legittimato passivo; l'ente creditore non può essere escluso quando l'impugnazione investe la pretesa tributaria sostanziale e non solo la regolarità degli atti esecutivi.
  • La notificazione per irreperibilità assoluta ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 è valida solo se l'agente notificatore dà conto, anche sinteticamente ma in modo verificabile, delle ricerche effettuate del destinatario; formule prestampate o generiche sono insufficienti.
  • Quando la notificazione è eseguita per irreperibilità relativa, occorre verificare gli adempimenti propri di tale forma, inclusa la raccomandata informativa ove dovuta in base al regime temporale applicabile; non è corretto confondere irreperibilità relativa e assoluta.
  • Il preavviso di fermo amministrativo redatto secondo modello ministeriale può essere motivato per relationem mediante richiamo agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal destinatario, senza necessità di allegare materialmente tali atti.
  • In cassazione, il vizio motivazionale rilevante è solo quello che si traduce in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se la sua formazione è tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; se sopravviene dopo le preclusioni processuali rilevanti e non viene allegato tempestivamente, resta inammissibile in cassazione.
  • La prova della definitività di una sentenza invocata come giudicato esterno richiede non solo la produzione della decisione, ma anche la certificazione attestante la non impugnabilità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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