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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25899/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento sintetico emessi per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, con i quali l’Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente maggiori redditi IRPEF ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando spese per incrementi patrimoniali. In particolare, l’Ufficio ha ritenuto che l’intero esborso per l’acquisto di un fabbricato, poi formalmente acquistato dalla figlia del contribuente, dovesse essere riferito al padre, in ragione della quasi totale assenza di redditi della figlia. Il contribuente ha impugnato gli atti; la CTP li aveva accolti, anche richiamando l’esistenza di un autonomo accertamento emesso nei confronti della figlia sul medesimo fatto. La CTR, invece, ha accolto l’appello dell’Ufficio e ha ritenuto legittima la pretesa. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 2) e 3) formazione di giudicato interno e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR esaminato rilievi non devoluti; 4) nullità per carenza assoluta di motivazione; 5) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avviso emesso verso la figlia sul medesimo incremento patrimoniale; 6) violazione dell’art. 53 Cost. e dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l’incremento patrimoniale di un terzo non possa fondare l’accertamento sintetico nei confronti del contribuente; 7) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata distribuzione dell’onere probatorio e uso di presunzioni; 8) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell’autonomia dei periodi d’imposta, per il calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato. La Corte ha ritenuto infondati i primi due profili, ha considerato infondato il vizio di motivazione, ha dichiarato inammissibili i motivi centrati sulla diversa ricostruzione dei fatti e ha giudicato infondato l’ultimo motivo sul parametro dello scostamento reddituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l’appello dell’Agenzia era specifico perché investiva la sentenza di primo grado nella sua interezza e richiamava espressamente i diversi rilievi contenuti negli avvisi di accertamento; ha escluso il giudicato interno e la violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente e intellegibile l’imputazione dell’incremento patrimoniale al contribuente; ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; ha infine respinto la doglianza sul superamento della soglia di rilevanza dell’accertamento sintetico, osservando che il ricorrente non ha dimostrato che l’applicazione dei criteri invocati avrebbe escluso l’incongruità del reddito e che, dagli importi richiamati in sentenza, le spese risultavano comunque superiori alla soglia richiesta. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia si era costituita con mero atto. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    legittima l’accertamento sintetico sulla base di spese per incrementi patrimoniali; la Corte non accoglie la tesi secondo cui il fatto rilevante debba consistere necessariamente in un’acquisizione patrimoniale del solo contribuente, restando fermo il giudizio di merito sulla riferibilità dell’esborso.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello è soddisfatto anche quando l’Amministrazione riproponga in sostanza le stesse ragioni poste a base dell’atto impugnato, se l’atto di gravame investe la decisione di primo grado nella sua interezza.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato solo per ribadire che, nel processo tributario, l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è norma speciale rispetto alla disciplina generale dell’appello civile.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando l’appello dell’Ufficio mira alla riforma integrale della decisione e alla conferma della legittimità degli avvisi.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è sufficiente se rende percepibile il fondamento della decisione, anche sinteticamente.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve esporre la motivazione in modo da rendere comprensibile la ratio decidendi; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per vizi processuali e di motivazione, ma le relative censure sono state respinte o ritenute infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non consente di sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando il fatto sia stato sostanzialmente considerato o la censura miri a rivalutare le prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento fattuale della CTR.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato solo per contestare la presunzione adottata dal giudice di merito; la Corte non entra nel merito di una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici apprezzate dalla CTR non sono sindacabili in cassazione quando la doglianza si traduca in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 53 Cost.

    invocato dal ricorrente per contestare l’imputazione fiscale dell’esborso; la Corte non accoglie la doglianza perché fondata su una diversa lettura dei fatti, non su un errore di sussunzione.

  • art. 7 T.U.I.R.

    richiamato nel motivo sull’autonomia dei periodi d’imposta, ma la doglianza è stata respinta perché non dimostrava in concreto l’erroneità della verifica di congruità reddituale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello dell’Amministrazione soddisfa il requisito di specificità quando, pur riproponendo le difese già svolte in primo grado, investe in modo chiaro la decisione impugnata nella sua interezza e ne chiede la riforma integrale.
  • Non si forma giudicato interno su capi di sentenza non specificamente devoluti quando dall’atto di appello emerge una censura generale della decisione e la richiesta di declaratoria di legittimità dell’atto impositivo nella sua complessità.
  • La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la sentenza non consente di comprendere il fondamento della decisione; è sufficiente una motivazione sintetica ma intellegibile che renda percepibile la ratio decidendi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: la ricognizione della fattispecie concreta resta riservata al giudice di merito.
  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente che contesti la legittimità della rettifica deve dimostrare in concreto che i criteri applicati non conducono al superamento della soglia di incongruità reddituale; non è sufficiente una critica astratta al metodo di calcolo.
  • Le presunzioni semplici poste a base dell’accertamento fiscale sono sindacabili in cassazione solo per errori di sussunzione o per vizi logici della motivazione, non per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
  • L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce il raffronto tra reddito dichiarato e spese sostenute se, dagli importi accertati, emerge comunque un rilevante scostamento idoneo a sorreggere l’accertamento sintetico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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