Cassazione Civile, Ordinanza n. 16408/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 nei confronti di un esercente commerciale, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su una percentuale di ricarico ritenuta superiore a quella dichiarata. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia sia quanto alla competenza territoriale dell’ufficio emittente, sia quanto alla ricostruzione del ricarico medio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale dell’ufficio e dello Statuto del contribuente, sostenendo che il proprio domicilio fiscale era sempre stato in altro Comune e che l’indicazione di Montesarchio nella dichiarazione era un mero errore materiale, non idoneo a radicare la competenza dell’ufficio di Benevento; 2) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sull’onere della prova, lamentando che la CTR non avesse verificato i presupposti per procedere alla rettifica induttiva dei ricavi. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il contribuente non può trarre vantaggio dal proprio errore nella dichiarazione che abbia indotto in errore l’Amministrazione; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione di merito non risultava riproposta in appello, essendo stata assorbita in primo grado e non potendo essere esaminata per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’ufficio territorialmente radicato sulla base dei dati indicati dal contribuente nella dichiarazione, escludendo che l’errore dichiarativo potesse essere invocato per paralizzare l’atto. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla ricostruzione analitico-induttiva perché non era stata tempestivamente riproposta nel giudizio di appello dopo l’assorbimento in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulla competenza territoriale dell’ufficio finanziario, da determinarsi in base al domicilio fiscale del contribuente
art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di domicilio fiscale e radicamento della competenza dell’ufficio procedente
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente in chiave di buona fede e leale collaborazione, ma non ritenuto decisivo per escludere la competenza dell’ufficio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione all’accertamento analitico-induttivo dei redditi
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa per la rettifica del volume d’affari ai fini IVA
richiamato sul riparto dell’onere della prova nella contestazione dell’accertamento
richiamato per l’onere di riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte o assorbite
richiamato con riferimento all’appello incidentale per le questioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per il regime dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La competenza territoriale dell’ufficio finanziario si radica in base al domicilio fiscale/dato anagrafico indicato dal contribuente nella dichiarazione, e il contribuente non può invocare contro l’atto l’errore che egli stesso abbia provocato con una dichiarazione inesatta.
- Per le persone fisiche, l’erronea indicazione del luogo di residenza nella dichiarazione può valere, in concreto, come indicazione del domicilio fiscale e quindi fondare la competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto.
- La verifica circa la riconoscibilità dell’errore da parte dell’Ufficio attiene al merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira a una diversa ricostruzione fattuale.
- Nel giudizio di impugnazione, le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado devono essere tempestivamente riproposte in appello; in mancanza, esse si intendono rinunciate e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
- La censura relativa ai presupposti dell’accertamento analitico-induttivo è inammissibile se investe questioni non riproposte nel giudizio di appello e dunque non devolute al giudice di legittimità.
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