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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16408/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 nei confronti di un esercente commerciale, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su una percentuale di ricarico ritenuta superiore a quella dichiarata. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia sia quanto alla competenza territoriale dell’ufficio emittente, sia quanto alla ricostruzione del ricarico medio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale dell’ufficio e dello Statuto del contribuente, sostenendo che il proprio domicilio fiscale era sempre stato in altro Comune e che l’indicazione di Montesarchio nella dichiarazione era un mero errore materiale, non idoneo a radicare la competenza dell’ufficio di Benevento; 2) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sull’onere della prova, lamentando che la CTR non avesse verificato i presupposti per procedere alla rettifica induttiva dei ricavi. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il contribuente non può trarre vantaggio dal proprio errore nella dichiarazione che abbia indotto in errore l’Amministrazione; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione di merito non risultava riproposta in appello, essendo stata assorbita in primo grado e non potendo essere esaminata per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’ufficio territorialmente radicato sulla base dei dati indicati dal contribuente nella dichiarazione, escludendo che l’errore dichiarativo potesse essere invocato per paralizzare l’atto. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla ricostruzione analitico-induttiva perché non era stata tempestivamente riproposta nel giudizio di appello dopo l’assorbimento in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La competenza territoriale dell’ufficio finanziario si radica in base al domicilio fiscale/dato anagrafico indicato dal contribuente nella dichiarazione, e il contribuente non può invocare contro l’atto l’errore che egli stesso abbia provocato con una dichiarazione inesatta.
  • Per le persone fisiche, l’erronea indicazione del luogo di residenza nella dichiarazione può valere, in concreto, come indicazione del domicilio fiscale e quindi fondare la competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto.
  • La verifica circa la riconoscibilità dell’errore da parte dell’Ufficio attiene al merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira a una diversa ricostruzione fattuale.
  • Nel giudizio di impugnazione, le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado devono essere tempestivamente riproposte in appello; in mancanza, esse si intendono rinunciate e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
  • La censura relativa ai presupposti dell’accertamento analitico-induttivo è inammissibile se investe questioni non riproposte nel giudizio di appello e dunque non devolute al giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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