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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21960/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, emessi per imposte dirette e IVA, oltre accessori. In precedenza la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, in sede di rinvio dopo cassazione, ha invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittime le riprese, fondate su un processo verbale di constatazione e su indagini bancarie eseguite sui conti riconducibili al contribuente, dal quale emergeva l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica senza i titoli abilitativi richiesti. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) mancata notifica del pvc richiamato negli avvisi e violazione dell'obbligo di motivazione; 2) omessa pronuncia sulla carenza di motivazione degli atti impositivi; 3) omessa pronuncia sulla dedotta arbitrarietà della ricostruzione induttiva del reddito per il 2001; 4) violazione del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa; 5) erronea applicazione della presunzione bancaria ai prelevamenti, sostenendo che il soggetto non fosse titolare di reddito d'impresa ma di una pretesa attività professionale abusiva; 6) ultrapetizione per avere la CTR ritenuto irrilevante il vizio relativo alla sottoscrizione degli atti da parte di funzionario privo di delega; 7) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 sulla sottoscrizione degli avvisi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità e/o di decisività i motivi sulla mancata notifica del pvc, sulla motivazione degli avvisi e sull'omessa pronuncia della CTR; ha escluso la fondatezza della censura sul contraddittorio endoprocedimentale, rilevando anche un accertamento di fatto contrario del giudice di merito; ha respinto il motivo sulla presunzione bancaria, affermando che l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica, in assenza dei titoli di legge, integra attività illecita e consente l'applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 anche ai prelievi ingiustificati, oltre che ai versamenti; ha infine dichiarato inammissibili le doglianze sulla delega di firma e sulla pretesa ultrapetizione, reputando la statuizione della CTR conforme alla giurisprudenza consolidata. Il contribuente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia/ultrapetizione.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e specifico fatti e motivi, a pena di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o omettere di pronunciare sulle domande/eccezioni ritualmente proposte.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di motivazione e sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la Corte nega la fondatezza delle censure proposte.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    invocato per la mancata notifica del pvc richiamato negli avvisi; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    richiamato con riferimento al contraddittorio nella verifica fiscale; la Corte rileva che, nel caso concreto, il contraddittorio è stato comunque attivato.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    i movimenti bancari sono presunti ricavi; la presunzione opera anche per i prelevamenti nel caso di attività illecita di odontoiatra abusivo.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    per l'IVA, i movimenti sui conti sono presunti riferiti all'attività economica del contribuente, salvo prova contraria.

  • art. 2700 c.c.

    il pvc fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o direttamente percepiti.

  • art. 1 L. n. 409 del 1985

    definisce i titoli richiesti per l'esercizio della professione di odontoiatra; senza tali requisiti l'attività è abusiva.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    i proventi dell'attività abusiva rientrano nelle categorie reddituali tassabili.

  • art. 14 L. n. 357 del 1993

    i proventi dell'attività illecita, non sottoposti a sequestro, sono assoggettati a tassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti: la mera affermazione del vizio, senza riproduzione o chiara indicazione degli elementi decisivi, comporta l'inammissibilità della censura.
  • Il processo verbale di constatazione ha efficacia probatoria differenziata: fa fede privilegiata per i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, fa fede fino a prova contraria per le dichiarazioni riportate con indicazione delle fonti, ed è comunque un elemento di prova valutabile dal giudice se tali fonti non sono specificate.
  • Nell'accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i movimenti sui conti si presumono riferiti all'attività economica del contribuente; incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare analiticamente la riferibilità di ogni movimentazione a operazioni già dichiarate o comunque estranee all'attività tassabile.
  • L'assenza dei titoli abilitativi richiesti per l'esercizio di una professione regolamentata esclude che i proventi siano qualificabili come redditi di un'attività professionale lecita; tali proventi rientrano invece nella categoria dei redditi derivanti da attività illecita e sono imponibili secondo le regole fiscali applicabili.
  • La presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 può operare anche in relazione ai prelevamenti ingiustificati quando i proventi siano riferibili a un'attività illecita, non essendo decisiva la natura formalmente professionale dell'attività svolta senza titolo.
  • Le censure in cassazione che presuppongono un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti in essa contenuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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