Cassazione Civile, Ordinanza n. 21960/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, emessi per imposte dirette e IVA, oltre accessori. In precedenza la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, in sede di rinvio dopo cassazione, ha invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittime le riprese, fondate su un processo verbale di constatazione e su indagini bancarie eseguite sui conti riconducibili al contribuente, dal quale emergeva l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica senza i titoli abilitativi richiesti. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) mancata notifica del pvc richiamato negli avvisi e violazione dell'obbligo di motivazione; 2) omessa pronuncia sulla carenza di motivazione degli atti impositivi; 3) omessa pronuncia sulla dedotta arbitrarietà della ricostruzione induttiva del reddito per il 2001; 4) violazione del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa; 5) erronea applicazione della presunzione bancaria ai prelevamenti, sostenendo che il soggetto non fosse titolare di reddito d'impresa ma di una pretesa attività professionale abusiva; 6) ultrapetizione per avere la CTR ritenuto irrilevante il vizio relativo alla sottoscrizione degli atti da parte di funzionario privo di delega; 7) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 sulla sottoscrizione degli avvisi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità e/o di decisività i motivi sulla mancata notifica del pvc, sulla motivazione degli avvisi e sull'omessa pronuncia della CTR; ha escluso la fondatezza della censura sul contraddittorio endoprocedimentale, rilevando anche un accertamento di fatto contrario del giudice di merito; ha respinto il motivo sulla presunzione bancaria, affermando che l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica, in assenza dei titoli di legge, integra attività illecita e consente l'applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 anche ai prelievi ingiustificati, oltre che ai versamenti; ha infine dichiarato inammissibili le doglianze sulla delega di firma e sulla pretesa ultrapetizione, reputando la statuizione della CTR conforme alla giurisprudenza consolidata. Il contribuente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia/ultrapetizione.
il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e specifico fatti e motivi, a pena di inammissibilità.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o omettere di pronunciare sulle domande/eccezioni ritualmente proposte.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di motivazione e sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la Corte nega la fondatezza delle censure proposte.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
invocato per la mancata notifica del pvc richiamato negli avvisi; la censura è dichiarata inammissibile.
richiamato con riferimento al contraddittorio nella verifica fiscale; la Corte rileva che, nel caso concreto, il contraddittorio è stato comunque attivato.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
i movimenti bancari sono presunti ricavi; la presunzione opera anche per i prelevamenti nel caso di attività illecita di odontoiatra abusivo.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
per l'IVA, i movimenti sui conti sono presunti riferiti all'attività economica del contribuente, salvo prova contraria.
il pvc fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o direttamente percepiti.
definisce i titoli richiesti per l'esercizio della professione di odontoiatra; senza tali requisiti l'attività è abusiva.
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
i proventi dell'attività abusiva rientrano nelle categorie reddituali tassabili.
art. 14 L. n. 357 del 1993
i proventi dell'attività illecita, non sottoposti a sequestro, sono assoggettati a tassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti: la mera affermazione del vizio, senza riproduzione o chiara indicazione degli elementi decisivi, comporta l'inammissibilità della censura.
- Il processo verbale di constatazione ha efficacia probatoria differenziata: fa fede privilegiata per i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, fa fede fino a prova contraria per le dichiarazioni riportate con indicazione delle fonti, ed è comunque un elemento di prova valutabile dal giudice se tali fonti non sono specificate.
- Nell'accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i movimenti sui conti si presumono riferiti all'attività economica del contribuente; incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare analiticamente la riferibilità di ogni movimentazione a operazioni già dichiarate o comunque estranee all'attività tassabile.
- L'assenza dei titoli abilitativi richiesti per l'esercizio di una professione regolamentata esclude che i proventi siano qualificabili come redditi di un'attività professionale lecita; tali proventi rientrano invece nella categoria dei redditi derivanti da attività illecita e sono imponibili secondo le regole fiscali applicabili.
- La presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 può operare anche in relazione ai prelevamenti ingiustificati quando i proventi siano riferibili a un'attività illecita, non essendo decisiva la natura formalmente professionale dell'attività svolta senza titolo.
- Le censure in cassazione che presuppongono un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti in essa contenuti.
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