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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione amministrativa per presunte inadempienze nello svolgimento dei controlli sulla denominazione geografica "Speck Alto Adige". Le contestazioni riguardavano: a) la certificazione come conforme di una produzione che, secondo l'amministrazione, non aveva ancora raggiunto il periodo minimo di stagionatura; b) la mancata verifica della corretta etichettatura di alcuni prodotti, sui quali era stata apposta soltanto l'etichetta accessoria "Bauernspeck" senza l'etichetta obbligatoria IGP. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte: il tribunale aveva escluso la responsabilità sulla prima contestazione ma aveva ritenuto sussistente quella sulla seconda. In appello, su gravame dell'istituto sanzionato, la sentenza era stata integralmente riformata, ritenendo che la prima questione fosse passata in giudicato per mancato appello incidentale del Ministero e che, comunque, nessuna norma imponesse all'istituto di controllo di verificare l'apposizione dell'etichetta IGP, né di imporre l'abbinamento tra etichetta IGP ed etichetta accessoria. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto: 1) violazione delle norme interne e del disciplinare di produzione, sostenendo che l'obbligo di controllo sulla corretta etichettatura derivasse dal disciplinare approvato con decreto ministeriale, integrativo della disciplina comunitaria, e che l'etichetta "Bauernspeck" avesse natura meramente accessoria e dovesse sempre accompagnare l'etichetta IGP; 2) violazione delle norme processuali sul giudicato e sull'impugnazione, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la statuizione sulla stagionatura fosse passata in giudicato per mancata proposizione di appello incidentale, assumendo che l'amministrazione, risultata vincitrice in primo grado, non fosse tenuta a proporlo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il disciplinare di produzione, il decreto ministeriale di approvazione e la normativa comunitaria imponessero, per i prodotti certificati come Speck Alto Adige, l'obbligatoria apposizione dell'etichetta IGP; ha quindi escluso che l'etichetta "Bauernspeck" potesse essere apposta da sola, poiché aveva carattere accessorio e non sostitutivo. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che, essendo il Ministero rimasto parzialmente soccombente in primo grado sulla contestazione relativa alla stagionatura, era onerato di proporre appello incidentale per evitare il giudicato interno sul relativo rigetto. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 689/1981

    richiamato per individuare la responsabilità solidale dell'ente di controllo nell'ordinanza-ingiunzione amministrativa

  • art. 4, comma 1, D.Lgs. 297/2004

    invocato dal ricorrente come base del sistema di controlli sui prodotti a indicazione geografica protetta

  • art. 9 D.M. 1.2.2006

    interpretato nel senso che l'etichettatura IGP è obbligatoria per i prodotti certificati, mentre l'etichetta accessoria ha funzione aggiuntiva e non sostitutiva

  • Reg. CE n. 2081/1992

    considerato la fonte comunitaria della disciplina di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

  • Reg. CE n. 509/2006

    richiamato quale normativa comunitaria successiva che disciplina i controlli e impone che il rispetto del disciplinare e delle modalità di etichettatura preceda la messa in commercio

  • Reg. CE n. 510/2006

    richiamato quale normativa comunitaria successiva che disciplina la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e i controlli preventivi

  • art. 4 Reg. CE n. 2081/1992

    richiamato per affermare che i prodotti IGP devono essere conformi a un disciplinare

  • art. 5 Reg. CE n. 2081/1992

    richiamato per il sistema di registrazione e per il fatto che la domanda include il disciplinare

  • art. 10, comma 4, Reg. CE n. 2081/1992

    richiamato per il potere/dovere delle autorità di controllo di adottare i provvedimenti necessari se il prodotto non risponde al disciplinare

  • art. 8, comma 2, Reg. CE n. 510/2006

    richiamato come norma equivalente a quella nazionale sul fatto che il prodotto immesso al consumo con la denominazione deve essere accompagnato da etichetta conforme

  • art. 15 Reg. CE n. 509/2006

    richiamato per affermare che il controllo del rispetto del disciplinare, anche nelle modalità di etichettatura, deve precedere la messa in commercio

  • art. 11 Reg. CE n. 510/2006

    richiamato per sostenere che il controllo delle indicazioni geografiche è affidato all'autorità di controllo prima della commercializzazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza accoglimento della censura

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di formazione del giudicato interno e di rinuncia tacita alle impugnazioni

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell'appello e dell'onere di impugnazione

  • art. 349 c.p.c.

    richiamato per la proposizione dell'appello incidentale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale e comunitaria

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per errori processuali

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per affermare che solo la parte vittoriosa può limitarsi a riproporre le eccezioni non accolte; la parte parzialmente soccombente deve impugnare incidentemente

  • art. 7 del disciplinare di produzione

    richiamato come disposizione che prevede il controllo dell'organo competente sull'apposizione delle etichette IGP

Massime di principio

  • Nel sistema delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, il disciplinare di produzione integrato dal provvedimento ministeriale di approvazione vincola il produttore e l'organo di controllo anche quanto alle modalità di etichettatura; l'etichetta prevista dal disciplinare come obbligatoria non può essere sostituita da un'etichetta accessoria o facoltativa.
  • Quando un prodotto certificato può essere immesso sul mercato solo se conforme al disciplinare, il controllo dell'organismo accreditato comprende anche la verifica preventiva della corretta etichettatura prima della commercializzazione.
  • L'etichetta accessoria, se qualificata dal disciplinare come meramente aggiuntiva, può accompagnare la denominazione protetta ma non può operare in via sostitutiva rispetto all'indicazione geografica protetta.
  • Nel giudizio di appello, la parte rimasta parzialmente soccombente in primo grado su uno specifico capo della decisione deve proporre appello incidentale per evitare il giudicato interno sul rigetto di quel capo; la sola riproposizione è sufficiente solo per la parte totalmente vittoriosa che intenda mantenere vive eccezioni non esaminate o non accolte.
  • Il giudicato interno si forma sulle statuizioni esplicite di rigetto non tempestivamente impugnate, anche quando la parte che vi era soccombente abbia ottenuto accoglimento su altri capi della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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