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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21962/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini Irpef, interessi passivi indicati in dichiarazione per l'anno 1977. La contribuente ha contestato, da un lato, la validità della notifica della cartella, perché intestata e notificata al de cuius dopo la morte, presso l'ultimo domicilio, e ricevuta da un familiare; dall'altro, ha sostenuto che gli interessi passivi erano in realtà costi inerenti a mutui fondiari ipotecari destinati a immobili dati in locazione, quindi integralmente deducibili come costi di impresa, e che l'Ufficio non avrebbe potuto disconoscerli con il mero controllo automatizzato ex art. 36-bis, dovendo eventualmente procedere con accertamento motivato. La C.t.r. aveva invece ritenuto valida la notifica e legittimo il recupero, escludendo inoltre la prova del nesso tra i mutui e la destinazione locativa degli immobili e negando l'applicabilità della disciplina invocata per soggetti Irpef.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, pur essendo la notifica della cartella viziata perché effettuata al defunto e non agli eredi collettivamente e impersonalmente, il vizio era sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo, poiché la ricorrente aveva tempestivamente impugnato l'atto anche nel merito, dimostrando di averne avuto conoscenza; inoltre non risultava allegata una concreta lesione del diritto di difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto che, sulla base della dichiarazione presentata, l'Ufficio avesse legittimamente recuperato gli interessi passivi eccedenti il limite deducibile previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 597/1973, poiché il disconoscimento era ricavabile ictu oculi dal raffronto cartolare; la censura, nella parte in cui mirava a far valere la diversa natura imprenditoriale degli oneri e l'errore materiale della dichiarazione, è stata reputata inammissibile perché investiva apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato e il recupero delle imposte dovute sulla base dei dati esposti in dichiarazione e della documentazione allegata, quando l'indeducibilità sia rilevabile direttamente dal riscontro cartolare.

  • art. 65 d.P.R. n. 600/1973

    in caso di morte del contribuente, gli atti concernenti il rapporto tributario devono essere notificati agli eredi collettivamente e impersonalmente; la notifica al de cuius presso l'ultimo domicilio, in assenza della prevista comunicazione, è viziata, ma nel caso concreto il vizio è stato ritenuto sanato dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza effettiva del destinatario, desumibile dalla tempestiva impugnazione anche nel merito.

  • art. 10 d.P.R. n. 597/1973

    consentiva la deduzione di specifici interessi passivi entro il limite dei tre milioni di lire per mutui garantiti da ipoteca su immobili, salvo le eccezioni previste dalla disciplina del reddito d'impresa.

  • art. 52 d.P.R. n. 597/1973

    i proventi e i costi degli immobili strumentali concorrono a formare il reddito d'impresa; la Corte ne ha richiamato la disciplina per escludere che, nel caso concreto, fosse provato il necessario collegamento imprenditoriale.

  • art. 58 d.P.R. n. 597/1973

    regola la deducibilità degli interessi passivi nel reddito d'impresa e stabilisce che quelli non computati nel reddito d'impresa non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall'art. 10.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione della disciplina sulla notificazione degli atti tributari e sulla deduzione degli interessi passivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla documentazione sui mutui e alla natura degli interessi passivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento intestata al contribuente deceduto, eseguita presso l'ultimo domicilio in assenza della comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. n. 600/1973, è viziata; tuttavia il vizio è sanato se l'erede destinatario abbia comunque impugnato tempestivamente l'atto, anche nel merito, dimostrando il raggiungimento dello scopo della notificazione e l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo.
  • In materia tributaria, il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può legittimamente recuperare a tassazione gli oneri indicati in dichiarazione quando l'errore o l'indeducibilità risultino immediatamente dalla documentazione e dal raffronto cartolare, senza necessità di un accertamento motivato, purché non sia richiesta una complessa attività interpretativa.
  • Se la deducibilità di un costo o interesse dipende dall'accertamento della sua effettiva inerenza a un reddito d'impresa o dalla qualificazione del rapporto sottostante, la censura che pretenda una rivalutazione del merito probatorio o documentale non è deducibile in cassazione come vizio di legittimità.
  • Gli interessi passivi indicati in dichiarazione come oneri deducibili oltre i limiti di legge possono essere recuperati con controllo automatizzato quando la loro eccedenza emerga direttamente dalla dichiarazione stessa; la deduzione più ampia invocata dal contribuente richiede invece la prova del diverso regime normativo applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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