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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, relativi a redditi d'impresa nel settore edile ritenuti esistenti dall'Ufficio in assenza di dichiarazioni formali, con recuperi ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli del contribuente contro le sentenze di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sui termini di decadenza dall'accertamento per l'anno 2004, sostenendo che il termine breve fosse scaduto perché egli non avrebbe avuto obbligo dichiarativo per quell'anno, essendo titolare solo di redditi da pensione e fondiari; 2) omessa pronuncia sulla doglianza relativa ad alcuni addebiti sul conto corrente, in particolare due poste passive del 2004 e del 2006 che sarebbero state giustificate da un pagamento transattivo e da un atto di cortesia; 3) e 4) omesso esame di fatti decisivi e di documenti relativi ai versamenti e agli addebiti bancari e all'esercizio dell'attività d'impresa, contestando la valutazione probatoria della CTR; 5) omessa pronuncia sul difetto di allegazione, agli avvisi, degli estratti conto e delle notizie bancarie acquisite dall'Amministrazione, con conseguente carenza di motivazione e prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo infondata la censura sulla decadenza dall'accertamento per il 2004 perché il termine lungo ex art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 dipende dall'omessa presentazione della dichiarazione relativa ai redditi oggetto di contestazione, e non dalla circostanza che il contribuente fosse esonerato da altri obblighi dichiarativi. Ha inoltre dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi fondati sull'omesso esame di documenti, osservando che la mancata disamina di documenti non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo, e che le censure non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito unitariamente i movimenti bancari come indice di attività d'impresa. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando omessa pronuncia della CTR sulle specifiche poste passive del conto corrente, e il quinto motivo, ravvisando omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata allegazione/ostensione degli estratti conto e dei dati bancari acquisiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine lungo di decadenza per l'accertamento tributario opera quando la dichiarazione relativa ai redditi oggetto di contestazione sia omessa o nulla; non è escluso dal fatto che il contribuente fosse, per altri redditi, esonerato dalla dichiarazione.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto come semplice mancata valutazione di documenti: occorre che il fatto storico decisivo sia realmente trascurato dal giudice di merito e che la censura sia specifica e coerente con il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La censura di omessa pronuncia è fondata quando il giudice di merito omette di esaminare una doglianza specifica e ritualmente devoluta, distinta da altre questioni pure trattate nella motivazione.
  • In materia di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve confrontarsi con tutte le specifiche giustificazioni offerte dal contribuente, ma la contestazione in cassazione deve misurarsi puntualmente con la ratio della motivazione impugnata.
  • L'eventuale mancata allegazione agli avvisi di accertamento della documentazione bancaria posta a base della pretesa può integrare una specifica questione di legittimità dell'atto, che il giudice di merito deve espressamente esaminare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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