Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, relativi a redditi d'impresa nel settore edile ritenuti esistenti dall'Ufficio in assenza di dichiarazioni formali, con recuperi ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli del contribuente contro le sentenze di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sui termini di decadenza dall'accertamento per l'anno 2004, sostenendo che il termine breve fosse scaduto perché egli non avrebbe avuto obbligo dichiarativo per quell'anno, essendo titolare solo di redditi da pensione e fondiari; 2) omessa pronuncia sulla doglianza relativa ad alcuni addebiti sul conto corrente, in particolare due poste passive del 2004 e del 2006 che sarebbero state giustificate da un pagamento transattivo e da un atto di cortesia; 3) e 4) omesso esame di fatti decisivi e di documenti relativi ai versamenti e agli addebiti bancari e all'esercizio dell'attività d'impresa, contestando la valutazione probatoria della CTR; 5) omessa pronuncia sul difetto di allegazione, agli avvisi, degli estratti conto e delle notizie bancarie acquisite dall'Amministrazione, con conseguente carenza di motivazione e prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo infondata la censura sulla decadenza dall'accertamento per il 2004 perché il termine lungo ex art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 dipende dall'omessa presentazione della dichiarazione relativa ai redditi oggetto di contestazione, e non dalla circostanza che il contribuente fosse esonerato da altri obblighi dichiarativi. Ha inoltre dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi fondati sull'omesso esame di documenti, osservando che la mancata disamina di documenti non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo, e che le censure non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito unitariamente i movimenti bancari come indice di attività d'impresa. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando omessa pronuncia della CTR sulle specifiche poste passive del conto corrente, e il quinto motivo, ravvisando omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata allegazione/ostensione degli estratti conto e dei dati bancari acquisiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge in relazione ai termini di accertamento e al regime dichiarativo; la Corte ha esaminato nel merito la censura sulla decadenza e l'ha ritenuta infondata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; la Corte ha accolto le censure solo quando ha riscontrato effettiva omissione di esame da parte del giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha chiarito che la mancata disamina di documenti, di per sé, non integra questo vizio
art. 1, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esonero dall'obbligo dichiarativo in relazione ad alcuni redditi
art. 1, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente come base dell'asserito assolvimento degli obblighi dichiarativi tramite modello CUD
art. 43, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del[l'allora quinto, ora settimo] anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata"
il termine lungo di accertamento si collega oggettivamente all'omissione o nullità della dichiarazione relativa ai redditi contestati, non all'eventuale esonero del contribuente da altri obblighi dichiarativi
artt. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per contestare l'acquisizione e la mancata allegazione della documentazione bancaria posta a base degli accertamenti
art. 51, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la medesima doglianza relativa ai dati bancari acquisiti ai fini IVA
art. 7, primo comma, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e allegazione degli atti impositivi
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione degli avvisi di accertamento
la Corte ha ritenuto fondata la censura quando la sentenza di merito non si è pronunciata su specifiche domande o eccezioni ritualmente devolute
Massime di principio
- Il termine lungo di decadenza per l'accertamento tributario opera quando la dichiarazione relativa ai redditi oggetto di contestazione sia omessa o nulla; non è escluso dal fatto che il contribuente fosse, per altri redditi, esonerato dalla dichiarazione.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto come semplice mancata valutazione di documenti: occorre che il fatto storico decisivo sia realmente trascurato dal giudice di merito e che la censura sia specifica e coerente con il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La censura di omessa pronuncia è fondata quando il giudice di merito omette di esaminare una doglianza specifica e ritualmente devoluta, distinta da altre questioni pure trattate nella motivazione.
- In materia di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve confrontarsi con tutte le specifiche giustificazioni offerte dal contribuente, ma la contestazione in cassazione deve misurarsi puntualmente con la ratio della motivazione impugnata.
- L'eventuale mancata allegazione agli avvisi di accertamento della documentazione bancaria posta a base della pretesa può integrare una specifica questione di legittimità dell'atto, che il giudice di merito deve espressamente esaminare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21958/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21960/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21961/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21962/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2022 del 12/07/2022
- ordinanza_civile · 12 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21968/2022 del 12/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →