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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21961/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRPEF e IVA, oltre accessori, e da un atto di contestazione relativi all'anno d'imposta 1997, fondati su indagini bancarie svolte su conti riconducibili al contribuente. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha ritenuto in parte legittime le riprese fiscali, considerando utilizzabili le presunzioni derivanti dai movimenti bancari e rideterminando in parte gli importi contestati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per avere il giudice d'appello applicato la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 anche ai prelevamenti, nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, sostenendo di non essere titolare di reddito di impresa ma di avere svolto attività professionale; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul dedotto mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'attività svolta dal contribuente era un'attività professionale regolamentata esercitata abusivamente, senza titolo abilitativo, e quindi qualificabile come attività illecita ai fini fiscali; i relativi proventi rientrano tra i redditi tassabili e, per i conti riconducibili a tale attività, operano le presunzioni bancarie dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia per i versamenti sia per i prelevamenti ingiustificati. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare in modo specifico dove e come la questione del termine dilatorio fosse stata riproposta nel giudizio di rinvio, né risultava che avesse proposto ricorso incidentale in riassunzione sul punto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il contribuente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie

    La presunzione si applica ai movimenti dei conti riconducibili all'attività illecita svolta abusivamente; nel caso concreto opera sia per i versamenti sia per i prelevamenti ingiustificati, e il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità o dell'estraneità di ogni singola movimentazione.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Ai fini IVA tutti i movimenti bancari si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, salvo prova contraria specifica.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    I proventi dell'attività abusiva rientrano nelle categorie reddituali imponibili previste dalla norma.

  • art. 14 L. n. 357/1993

    L'attività abusivamente svolta è ricondotta alla nozione di illecito civile, penale o amministrativo ai fini della tassazione dei proventi non sequestrati.

  • art. 1 L. n. 409/1985

    diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e relativa abilitazione all'esercizio professionale

    L'odontoiatria è professione regolamentata, esercitabile solo in presenza dei requisiti abilitativi previsti dalla legge; in difetto, l'attività è abusiva.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    termine dilatorio di 60 giorni

    La censura sul suo mancato rispetto non è stata esaminata nel merito per difetto di specifica riproposizione e per carenza di autosufficienza del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione del vizio richiede che la questione sia stata ritualmente proposta e che il ricorrente indichi specificamente atti e momenti processuali in cui è stata devoluta al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il primo motivo è stato veicolato come violazione di legge in relazione all'applicazione della presunzione bancaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato veicolato come nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • L'esercizio abusivo di una professione regolamentata, in mancanza dei titoli abilitativi prescritti dalla legge, non consente di escludere la rilevanza fiscale dei proventi percepiti: tali proventi sono imponibili e soggetti alla disciplina delle presunzioni bancarie.
  • In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, il contribuente può superare la presunzione solo con prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già dichiarate o alla sua sfera estranea all'attività imponibile; non basta una giustificazione generica.
  • Per le attività illecite, la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera non solo sui versamenti ma, nel caso deciso, anche sui prelevamenti ingiustificati dei conti utilizzati per l'attività.
  • La deduzione in cassazione del vizio di omessa pronuncia richiede puntuale autosufficienza: vanno indicati in modo specifico gli atti e i momenti processuali in cui la questione è stata proposta e riproposta, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Una questione già soccombente nel giudizio di rinvio deve essere riproposta nel modo processualmente corretto, anche con ricorso incidentale in riassunzione quando necessario; in difetto, la censura non può essere utilmente esaminata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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