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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15860/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata a una società che aveva acquistato un ramo d'azienda da altra società. L'amministrazione aveva iscritto a ruolo e richiesto alla cessionaria il pagamento di debiti tributari maturati in capo alla cedente, richiamando la responsabilità solidale del cessionario prevista dall'art. 14 del d.lgs. 472/1997. La Corte di merito aveva respinto il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento e la cartella dovessero essere notificati solo alla cedente, che l'intimazione fosse sufficientemente motivata mediante richiamo alle cartelle già notificate alla debitrice principale e che la questione del limite di responsabilità del cessionario dovesse essere fatta valere nella fase esecutiva. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla necessaria previa notifica dell'atto presupposto e sul diritto di difesa, sostenendo che non poteva essergli intimato il pagamento senza cartella precedentemente notificata; 2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'intimazione, perché l'atto non indicava adeguatamente i presupposti e i limiti della responsabilità del cessionario e non menzionava l'art. 14 del d.lgs. 472/1997; 3) violazione delle regole di giurisdizione, perché il giudice tributario avrebbe dovuto decidere sul limite quantitativo della responsabilità del cessionario entro il valore del ramo ceduto, e non rinviare la questione al giudice ordinario/esecutivo. La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui l'avviso di accertamento va notificato al solo debitore principale e il cessionario può ricevere la cartella o l'intimazione senza necessità di un atto impositivo autonomo; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la verifica del limite di responsabilità del cessionario entro il valore dell'azienda ceduta attiene alla pretesa tributaria e quindi è devoluta alla giurisdizione tributaria. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale punto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo di ricorso, reputandoli infondati o non superanti il consolidato orientamento di legittimità; ha invece accolto il terzo motivo. In particolare, ha affermato che: l'avviso di accertamento e la cartella potevano essere notificati al solo cedente; l'intimazione di pagamento era motivata a sufficienza perché riportava cartelle, date di notifica, creditori e importi; la mancata indicazione espressa dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997 non determinava nullità. Tuttavia, ha riconosciuto che la questione del superamento del limite di responsabilità del cessionario rispetto al valore del ramo d'azienda ceduto incide sulla pretesa tributaria e va esaminata dal giudice tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo terzo motivo, con rinvio alla CGT-2 del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata notifica dell'atto presupposto e la lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per il difetto di motivazione dell'intimazione; la Corte ha ritenuto che l'atto fosse comunque sufficientemente motivato

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure difensive, ma la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    consente la notifica della cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    disciplina l'intimazione di pagamento; la Corte ne valorizza il contenuto vincolato e la possibilità di motivare mediante richiamo alla cartella precedentemente notificata

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    prevede la responsabilità del cessionario d'azienda o di ramo d'azienda nei limiti del valore dell'azienda ceduta; il relativo limite è azionabile davanti al giudice tributario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del ricorso per cassazione invocata per dedurre violazione di legge

  • art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    la Corte lo usa per dichiarare non superabile il consolidato orientamento sul primo motivo

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    richiamato per affermare che la violazione del beneficium excussionis può al più fondare richiesta di sospensione dell'atto riscossivo

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel terzo motivo in tema di giurisdizione tributaria

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, compreso il ruolo e l'avviso di mora/intimazione

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo

  • art. 49 d.P.R. 602/1973

    il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato come principio generale secondo cui l'avviso di accertamento va notificato al contribuente e non ai terzi coobbligati

  • art. 2290 c.c.

    richiamato per analogia sul permanere della responsabilità del socio receduto per i debiti sociali

  • art. 2291 c.c.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    consente la sospensione dell'esecuzione in relazione alla deduzione del beneficium excussionis

Massime di principio

  • In materia di responsabilità del cessionario di azienda per debiti tributari del cedente, l'avviso di accertamento deve essere notificato al solo soggetto passivo principale; non è necessario un simultaneus processus né la notifica dell'atto impositivo anche al cessionario.
  • Il cessionario/coobbligato può essere destinatario della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento anche senza previa notifica di un autonomo avviso di accertamento, trattandosi di atti dipendenti da un ruolo già formato nei confronti del debitore principale.
  • L'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato: è sufficiente il richiamo alle cartelle già notificate e l'indicazione dei dati essenziali della pretesa; la mancata menzione espressa della norma che fonda la responsabilità del coobbligato non comporta nullità quando il destinatario sia comunque in grado di comprendere e contestare la pretesa.
  • La violazione del beneficium excussionis non integra un vizio proprio della cartella o dell'intimazione, ma una autonoma eccezione attinente alla fase esecutiva; essa può semmai fondare la sospensione dell'esecuzione, non la caducazione automatica dell'atto.
  • Il limite della responsabilità del cessionario di azienda entro il valore del ramo ceduto costituisce un profilo della pretesa tributaria e, se contestato, deve essere esaminato dal giudice tributario, non potendo essere relegato al solo giudice dell'esecuzione.
  • Quando l'amministrazione pretenda dal cessionario importi eccedenti il valore dell'azienda trasferita e tale valore non sia contestato, il giudice deve ridurre la pretesa entro il limite legale previsto dall'art. 14 del d.lgs. 472/1997.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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