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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15806/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società ha chiesto l'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per crediti derivanti da servizi di vigilanza, in parte asseritamente ceduti da altre società, per un importo complessivo di euro 223.471,06. Rigettata la domanda dal giudice delegato, l'opposizione allo stato passivo è stata respinta dal Tribunale. In cassazione la creditrice ha dedotto, con unico motivo, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto tardive alcune produzioni documentali effettuate con nota di deposito successiva al deposito telematico dell'opposizione; che non fosse stata adeguatamente valutata la documentazione già disponibile; e che non fosse stata ammessa la prova testimoniale articolata nel ricorso in opposizione. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo astrattamente condivisibili le censure sulla non tardività di talune produzioni documentali nel contesto del deposito telematico, il ricorso difettasse di specificità perché non indicava quali documenti fossero stati prodotti solo con la nota di deposito e quali, invece, fossero già stati prodotti nella fase di verifica del passivo. Ha inoltre osservato che il Tribunale, anche a prescindere dall'affermazione iniziale sulla tardività, aveva comunque esaminato il contenuto della documentazione, valorizzando in negativo il contratto privo di data certa e la documentazione unilaterale prodotta dalla stessa ricorrente, apprezzamento di merito insindacabile in cassazione. Quanto alla prova testimoniale, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di genericità dei capitoli, poiché la deduzione della prova deve indicare specificamente i testi e i fatti da provare in capitoli separati; la censura proposta, limitata a riprodurre i capitoli e a contestarne apoditticamente l'inidoneità, non era idonea a scardinare la decisione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della parte intimata; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della documentazione; la Corte rileva che la valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    Richiamato per contestare la ritenuta tardività delle produzioni documentali nel deposito telematico.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava puntualmente quali documenti fossero stati prodotti nelle diverse fasi.

  • art. 244, comma 1, c.p.c.

    La prova testimoniale deve essere articolata indicando specificamente i testimoni e i fatti, formulati in capitoli separati; la genericità legittima il rigetto dell'istanza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure sulla tardività o ammissibilità delle produzioni documentali devono rispettare il requisito di specificità: il ricorrente deve indicare in modo preciso quali documenti siano stati depositati in ciascuna fase processuale.
  • La deduzione della tardività di un deposito telematico non può essere accolta se la critica non considera l'intero contenuto della decisione impugnata, specie quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la documentazione e fondato la decisione su un apprezzamento istruttorio autonomo.
  • La valutazione di attendibilità, decisività e rilevanza del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo violazione di specifici principi di diritto o manifeste incongruenze logiche.
  • La prova testimoniale deve essere articolata con indicazione specifica dei testimoni e dei fatti da provare, in capitoli separati; una formula generica o meramente assertiva giustifica il rigetto dell'istanza.
  • In cassazione non è sufficiente trascrivere i capitoli di prova o opporre un dissenso apodittico alla valutazione di genericità compiuta dal giudice di merito; occorre censurare puntualmente l'errore giuridico o logico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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