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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15803/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. proposta da un coerede che chiedeva l'ammissione, nel fallimento dell'imprenditore individuale e della successiva società di fatto riunita, di un credito di oltre 721 mila euro asseritamente derivante da ragioni ereditarie, e in particolare dalla lesione della quota di legittima conseguente a donazioni e altre liberalità compiute dalla madre a favore del fratello poi fallito. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando, in sostanza, che si trattava di un credito personale ed estraneo all'attività sociale e che l'opponente non aveva chiarito a quale massa dovesse essere riferita l'insinuazione. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 147 e 148 l.fall. e 2740 c.c., sostenendo che, in presenza di una società occulta o di fatto accertata dopo il fallimento dell'imprenditore individuale, il credito già insinuato al passivo del fallimento individuale dovrebbe automaticamente valere anche nel passivo della massa sociale; con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale per non avere il giudice sospeso la liquidazione in attesa della definizione del giudizio di divisione ereditaria e collazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di chiarezza e genericamente formulato, perché non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sull'estraneità del credito ereditario all'esercizio in comune dell'attività d'impresa e, prima ancora, sulla non corretta individuazione della massa alla quale riferire l'insinuazione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non conforme all'attuale art. 360, n. 5, c.p.c., che consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, fatto che nel ricorso non risultava neppure specificato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione ex art. 98 l.fall.

    L'opposizione allo stato passivo deve confrontarsi con la concreta ratio del provvedimento che ha escluso il credito.

  • artt. 147 e 148 l.fall.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148 l.fall.

    Le norme sono richiamate dal ricorrente per sostenere l'estensione al fallimento sociale di un credito insinuato in altra massa, ma la Corte rileva che la censura non spiega in che modo esse sarebbero state violate rispetto alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 2740 c.c.

    È invocato per sostenere l'aggressione del patrimonio del fallito, ma la censura è dichiarata generica e non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di legittimità per violazione di legge richiede una critica specifica e coerente con la decisione impugnata; non basta richiamare norme astratte senza correlazione con la ratio.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, secondo il paradigma delle Sezioni Unite.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamata la procedura di definizione accelerata, con proposta di inammissibilità e successiva trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Norme processuali che hanno regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ravvisa i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata e liquida una somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    comma 4 della medesima disposizione

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115

    Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cass., Sez. U, n. 8053/2014

    v. Cass. Sez. U n. 8053-14

    È richiamata per delimitare l'attuale ambito del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Cass., Sez. U, ord. n. 27195/2023

    Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023

    Richiamata sulla immediata applicabilità della disciplina sulle sanzioni processuali ai giudizi pendenti.

  • Cass., Sez. U, ord. n. 27433/2023

    Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023

    Richiamata insieme alla precedente per l'applicazione dell'art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. ai giudizi in corso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile quando la censura è formulata in modo generico e non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto sull'estraneità del credito all'attività d'impresa o all'ambito della massa fallimentare interessata, il ricorrente deve spiegare in modo specifico perché quel credito dovrebbe invece essere riferito a quella determinata massa.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è sufficiente denunciare insufficienze o contraddizioni motivazionali in termini generici.
  • La domanda di ammissione al passivo deve indicare con chiarezza la massa concorsuale verso cui il credito è fatto valere e la relativa causa, pena l'inidoneità della censura contro il rigetto dell'opposizione.
  • L'inammissibilità del ricorso consente la condanna del ricorrente alle spese, alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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